Art. 23
                     Incarichi di coordinamento
    1. Si configurano le seguenti funzioni di coordinamento:
    - Coordinatore di progetti permanenti:   coordina l'attivita'  di
piu'   progetti   permanenti  con  compiti  di  programmazione  e  di
indirizzo.
    - Coordinatore di  progetti  speciali:  coordina  l'attivita'  di
professionisti  interni  o esterni responsabili di progetti affini al
proprio progetto previsto da norme di  legge,  ovvero,  di  strutture
speciali previste dall'ordinamento dei servizi.
    2.  I coordinamenti non danno luogo a sovraordinazione gerarchica
di alcun tipo nei confronti di altri professionisti, sono a carattere
temporaneo, sono revocabili anche prima della  scadenza  e  non  sono
cumulabili.  Il  coordinamento  di  progetti permanenti puo' avere la
durata massima di quattro anni.
    3. La revoca puo' avvenire per ragioni organizzative o in seguito
a grave negligenza nell'espletamento dell'incarico.