Art. 23 Incarichi di coordinamento 1. Si configurano le seguenti funzioni di coordinamento: - Coordinatore di progetti permanenti: coordina l'attivita' di piu' progetti permanenti con compiti di programmazione e di indirizzo. - Coordinatore di progetti speciali: coordina l'attivita' di professionisti interni o esterni responsabili di progetti affini al proprio progetto previsto da norme di legge, ovvero, di strutture speciali previste dall'ordinamento dei servizi. 2. I coordinamenti non danno luogo a sovraordinazione gerarchica di alcun tipo nei confronti di altri professionisti, sono a carattere temporaneo, sono revocabili anche prima della scadenza e non sono cumulabili. Il coordinamento di progetti permanenti puo' avere la durata massima di quattro anni. 3. La revoca puo' avvenire per ragioni organizzative o in seguito a grave negligenza nell'espletamento dell'incarico.