Art. 24
                   Valutazioni dei professionisti
    1. L'Ente definisce  sistemi  e  meccanismi  di  valutazione  dei
risultati gestiti attraverso il nucleo di valutazione, nominato dalla
Giunta Esecutiva e presieduto dal Segretario Generale.
    2.  Nella  valutazione  dell'attivita'  dei professionisti l'Ente
garantisce  l'assoluta   trasparenza   del   processo   e   l'apporto
determinante  in sede valutativa delle necessarie competenze tecniche
sia sotto l'aspetto della conoscenza delle  specifiche  discipline  e
delle  regole  che  le  governano sia sotto quello della capacita' di
esprimere un giudizio rigorosamente obiettivo sulla base di metodiche
valutative adeguate alla specificita' delle aree professionali.
    3. I criteri che informano le  procedure  di  valutazione,  prima
della  definitiva  determinazione,  sono oggetto di informazione alle
rappresentanze sindacali ai sensi dell'art. 7 e, ove richiesto,  sono
oggetto di esame a norma dell'art. 8.
    4.  Ai  fini della valutazione dell'operato del professionista si
terra'  conto  delle  risorse  umane,   finanziarie   e   strumentali
effettivamente  poste  a  disposizione  dell'ufficio professionale in
relazione agli obiettivi assegnati ed ai carichi di  lavoro,  nonche'
dell'impegno  profuso  dal professionista in relazione alla rilevanza
degli incarichi espletati.
    5. Prima di procedere  alla  definitiva  formalizzazione  di  una
valutazione  non  positiva,  l'Ente  acquisisce in contraddittorio le
valutazioni del professionista  interessato,  il  quale  puo'  essere
all'uopo assistito da un rappresentante dell'organizzazione sindacale
cui egli aderisce o comunque conferisce mandato ovvero da una persona
di sua fiducia.
    6.   L'esito   della   valutazione,   al   pari  degli  eventuali
provvedimenti adottati nei confronti del  professionista  interessato
dall'ordine professionale di appartenenza, e' riportato nel fascicolo
personale  del  medesimo  professionista. Dello stesso si tiene conto
nelle decisioni di affidamento degli incarichi.
    7. L'esito negativo della valutazione ed i provvedimenti negativi
dell'Ordine  di  appartenenza  per  demerito   professionale,   anche
disgiuntamente,  possono  determinare,  a  seconda  della  gravita' e
dell'incarico rivestito:
    a) la revoca dell'incarico di coordinamento;
    b) il collocamento a disposizione per la  durata  massima  di  un
anno, anche in aggiunta alla misura di cui alla lett. a).
    8.  In  casi  di  accertamento di responsabilita' particolarmente
grave e reiterata del professionista si applica l'art. 28.
    9.  Per effetto del collocamento a disposizione di cui al comma 6
lett. b), il posto corrispondente non  potra'  essere  ricoperto  con
l'assunzione di altro professionista.