Art. 24 Valutazioni dei professionisti 1. L'Ente definisce sistemi e meccanismi di valutazione dei risultati gestiti attraverso il nucleo di valutazione, nominato dalla Giunta Esecutiva e presieduto dal Segretario Generale. 2. Nella valutazione dell'attivita' dei professionisti l'Ente garantisce l'assoluta trasparenza del processo e l'apporto determinante in sede valutativa delle necessarie competenze tecniche sia sotto l'aspetto della conoscenza delle specifiche discipline e delle regole che le governano sia sotto quello della capacita' di esprimere un giudizio rigorosamente obiettivo sulla base di metodiche valutative adeguate alla specificita' delle aree professionali. 3. I criteri che informano le procedure di valutazione, prima della definitiva determinazione, sono oggetto di informazione alle rappresentanze sindacali ai sensi dell'art. 7 e, ove richiesto, sono oggetto di esame a norma dell'art. 8. 4. Ai fini della valutazione dell'operato del professionista si terra' conto delle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente poste a disposizione dell'ufficio professionale in relazione agli obiettivi assegnati ed ai carichi di lavoro, nonche' dell'impegno profuso dal professionista in relazione alla rilevanza degli incarichi espletati. 5. Prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, l'Ente acquisisce in contraddittorio le valutazioni del professionista interessato, il quale puo' essere all'uopo assistito da un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui egli aderisce o comunque conferisce mandato ovvero da una persona di sua fiducia. 6. L'esito della valutazione, al pari degli eventuali provvedimenti adottati nei confronti del professionista interessato dall'ordine professionale di appartenenza, e' riportato nel fascicolo personale del medesimo professionista. Dello stesso si tiene conto nelle decisioni di affidamento degli incarichi. 7. L'esito negativo della valutazione ed i provvedimenti negativi dell'Ordine di appartenenza per demerito professionale, anche disgiuntamente, possono determinare, a seconda della gravita' e dell'incarico rivestito: a) la revoca dell'incarico di coordinamento; b) il collocamento a disposizione per la durata massima di un anno, anche in aggiunta alla misura di cui alla lett. a). 8. In casi di accertamento di responsabilita' particolarmente grave e reiterata del professionista si applica l'art. 28. 9. Per effetto del collocamento a disposizione di cui al comma 6 lett. b), il posto corrispondente non potra' essere ricoperto con l'assunzione di altro professionista.