Art. 25
                      Valutazione dei dirigenti
    1. L'Ente definisce  sistemi  e  meccanismi  di  valutazione  dei
risultati  gestiti attraverso il nucleo di valutazione nominato dalla
Giunta Esecutiva e presieduto dal Segretario Generale .
    2. L'Ente determina in via preventiva i criteri che  informano  i
sistemi   di   valutazione.  Tali  criteri,  prima  della  definitiva
determinazione, sono  oggetto  di  informazione  alle  rappresentanze
sindacali ai sensi dell'art. 6.
    3.  Nella  valutazione  l'Ente  dovra'  comunque  considerare, in
relazione  all'operato  dei  dirigenti,  la  correlazione   tra   gli
obiettivi da perseguire e le risorse umane, finanziarie e strumentali
effettivamente rese disponibili.
    4. Il nucleo di valutazione di cui al comma 1, prima di procedere
alla  definitiva  formalizzazione  di  una  valutazione non positiva,
acquisisce  in   contraddittorio   le   valutazioni   del   dirigente
interessato, anche assistito da una persona di fiducia.
    5.  La stessa procedura di contraddittorio di cui al comma 4 deve
essere  prevista  per  i  casi  di  revoca  anticipata  dell'incarico
dirigenziale  non conseguente a valutazione negativa, di cui all'art.
24 comma 5.
    6. L'esito della valutazione periodica e' riportato nel fascicolo
personale dei dirigenti interessati.  Dello  stesso  si  tiene  conto
nelle decisioni di affidamento degli incarichi.
    7. L'accertamento dell'inosservanza delle direttive e i risultati
negativi  della  gestione  finanziaria,  tecnica ed amministrativa in
ragione della gravita' dello scostamento, possono determinare:
    a) l'affidamento di altro incarico dirigenziale anche  di  valore
economico inferiore;
    b)  la  perdita della retribuzione di posizione e il collocamento
in disponibilita' per la durata massima di un anno;
    8. L'accertamento  di  responsabilita'  particolarmente  grave  e
reiterata  costituisce giusta causa di recesso ai sensi dell'art. 29,
comma 4.