Art. 25 Valutazione dei dirigenti 1. L'Ente definisce sistemi e meccanismi di valutazione dei risultati gestiti attraverso il nucleo di valutazione nominato dalla Giunta Esecutiva e presieduto dal Segretario Generale . 2. L'Ente determina in via preventiva i criteri che informano i sistemi di valutazione. Tali criteri, prima della definitiva determinazione, sono oggetto di informazione alle rappresentanze sindacali ai sensi dell'art. 6. 3. Nella valutazione l'Ente dovra' comunque considerare, in relazione all'operato dei dirigenti, la correlazione tra gli obiettivi da perseguire e le risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente rese disponibili. 4. Il nucleo di valutazione di cui al comma 1, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisisce in contraddittorio le valutazioni del dirigente interessato, anche assistito da una persona di fiducia. 5. La stessa procedura di contraddittorio di cui al comma 4 deve essere prevista per i casi di revoca anticipata dell'incarico dirigenziale non conseguente a valutazione negativa, di cui all'art. 24 comma 5. 6. L'esito della valutazione periodica e' riportato nel fascicolo personale dei dirigenti interessati. Dello stesso si tiene conto nelle decisioni di affidamento degli incarichi. 7. L'accertamento dell'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa in ragione della gravita' dello scostamento, possono determinare: a) l'affidamento di altro incarico dirigenziale anche di valore economico inferiore; b) la perdita della retribuzione di posizione e il collocamento in disponibilita' per la durata massima di un anno; 8. L'accertamento di responsabilita' particolarmente grave e reiterata costituisce giusta causa di recesso ai sensi dell'art. 29, comma 4.