Art. 25 Responsabilita' civile e/o penale connessa alla prestazione 1. Ogni responsabilita' civile verso terzi per fatti commessi dal professionista nell'esercizio delle proprie funzioni e' a carico dell'Ente. 2. L'Ente assume iniziative per provvedere tempestivamente alla copertura assicurativa collettiva del rischio di responsabilita' civile a favore dei responsabili degli uffici e delle strutture organizzative esposti a detto rischio in ragione delle funzioni rivestite, per i danni causati a terzi in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento di obblighi di ufficio, con esclusione dei fatti ed omissioni commessi con dolo o colpa grave. 3. Il professionista che, ove si apra procedimento di cui al successivo comma 4, risolva il rapporto motivando il proprio recesso con l'avvenuto rinvio a giudizio, ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, ad un trattamento pari all'indennita' sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento e ad una indennita' supplementare pari alla meta' del corrispettivo del preavviso individuale maturato. 4. Il professionista consegue il diritto a percepire i trattamenti previsti dal precedente comma sempreche' abbia formalmente e tempestivamente comunicato all'Ente la notifica, a lui fatta, dell'avviso di reato a seguito del quale sia stato successivamente rinviato a giudizio. 5. Ove si apra procedimento penale nei confronti del professionista per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio e' a carico dell'Ente. E' in facolta' del professionista di farsi assistere da un legale di propria fiducia, con onere a carico dell'Ente, ai sensi dell'art. 96 c.p.p.. 6. Il rinvio a giudizio del professionista per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle funzioni attribuitegli non costituisce di per se' giustificato motivo di licenziamento; in caso di privazione della liberta' personale il professionista avra' diritto alla conservazione del posto con sospensione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della liberta', salvo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 30. 7. Le garanzie e le tutele di cui al 5 comma del presente articolo si applicano al professionista anche successivamente all'estinzione del rapporto di lavoro, sempreche' si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso. 8. Nei casi di dolo o colpa grave del professionista, accertati con sentenza passata in giudicato, l'Ente provvedera' al recupero di ogni somma pagata per la difesa del dirigente.