Art. 25
     Responsabilita' civile e/o penale connessa alla prestazione
    1. Ogni responsabilita' civile verso terzi per fatti commessi dal
professionista nell'esercizio delle  proprie  funzioni  e'  a  carico
dell'Ente.
    2.  L'Ente  assume iniziative per provvedere tempestivamente alla
copertura assicurativa  collettiva  del  rischio  di  responsabilita'
civile  a  favore  dei  responsabili  degli  uffici e delle strutture
organizzative esposti a  detto  rischio  in  ragione  delle  funzioni
rivestite,  per  i  danni  causati a terzi in conseguenza di fatti ed
atti connessi all'espletamento del  servizio  ed  all'adempimento  di
obblighi  di  ufficio, con esclusione dei fatti ed omissioni commessi
con dolo o colpa grave.
    3. Il professionista che, ove si  apra  procedimento  di  cui  al
successivo  comma 4, risolva il rapporto motivando il proprio recesso
con l'avvenuto rinvio a giudizio, ha diritto, oltre al trattamento di
fine rapporto, ad un trattamento pari all'indennita' sostitutiva  del
preavviso  spettante  in  caso  di  licenziamento e ad una indennita'
supplementare  pari  alla  meta'  del  corrispettivo  del   preavviso
individuale maturato.
    4.   Il   professionista   consegue  il  diritto  a  percepire  i
trattamenti  previsti   dal   precedente   comma   sempreche'   abbia
formalmente  e tempestivamente comunicato all'Ente la notifica, a lui
fatta,  dell'avviso  di  reato  a  seguito  del   quale   sia   stato
successivamente rinviato a giudizio.
    5.   Ove   si   apra   procedimento   penale  nei  confronti  del
professionista   per   fatti   che   siano   direttamente    connessi
all'esercizio  delle  funzioni  attribuitegli, ogni spesa per tutti i
gradi  di  giudizio  e'  a  carico  dell'Ente.  E'  in  facolta'  del
professionista  di  farsi  assistere da un legale di propria fiducia,
con onere a carico dell'Ente, ai sensi dell'art. 96 c.p.p..
    6. Il rinvio a giudizio del professionista per fatti direttamente
attinenti all'esercizio delle funzioni attribuitegli non  costituisce
di   per  se'  giustificato  motivo  di  licenziamento;  in  caso  di
privazione della liberta' personale il professionista  avra'  diritto
alla  conservazione  del posto con sospensione della retribuzione per
la  durata  dello  stato  di  detenzione  o  comunque   dello   stato
restrittivo  della  liberta',  salvo  quanto  disposto  dal  comma  4
dell'art. 30.
    7. Le garanzie e le  tutele  di  cui  al  5  comma  del  presente
articolo   si   applicano  al  professionista  anche  successivamente
all'estinzione del rapporto di lavoro, sempreche' si tratti di  fatti
accaduti nel corso del rapporto stesso.
    8.  Nei  casi di dolo o colpa grave del professionista, accertati
con sentenza passata in giudicato, l'Ente provvedera' al recupero  di
ogni somma pagata per la difesa del dirigente.