Art. 26
     Responsabilita' civile e/o penale connessa alla prestazione
    1. Ogni responsabilita' civile verso terzi per fatti commessi dal
dirigente  nell'esercizio  delle  proprie  funzioni   e'   a   carico
dell'Ente.
    2.  L'Ente  assume iniziative per provvedere tempestivamente alla
copertura assicurativa  collettiva  del  rischio  di  responsabilita'
civile  a  favore  dei  responsabili  degli  uffici e delle strutture
organizzative esposti a  detto  rischio  in  ragione  delle  funzioni
rivestite,  per  i  danni  causati a terzi in conseguenza di fatti ed
atti connessi all'espletamento del  servizio  ed  all'adempimento  di
obblighi  di  ufficio, con esclusione dei fatti ed omissioni commessi
con dolo o colpa grave.
    3.  Il  dirigente  che,  ove  si  apra  procedimento  di  cui  al
successivo  comma 4, risolva il rapporto motivando il proprio recesso
con l'avvenuto rinvio a giudizio, ha diritto, oltre al trattamento di
fine rapporto, ad un trattamento pari all'indennita' sostitutiva  del
preavviso  spettante  in  caso  di  licenziamento e ad una indennita'
supplementare  pari  alla  meta'  del  corrispettivo  del   preavviso
individuale maturato.
    4.  Il  dirigente  consegue  il diritto a percepire i trattamenti
previsti  dal  precedente  comma  sempreche'  abbia   formalmente   e
tempestivamente   comunicato  all'Ente  la  notifica,  a  lui  fatta,
dell'avviso di reato a seguito del quale  sia  stato  successivamente
rinviato a giudizio.
    5.  Ove  si  apra procedimento penale nei confronti del dirigente
per  fatti  che  siano  direttamente  connessi  all'esercizio   delle
funzioni attribuitegli, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio e' a
carico dell'Ente. E' in facolta' del dirigente di farsi assistere, ai
sensi  dell'art.  96  c.p.p.,  dal  difensore di fiducia, con onere a
carico dell'Ente,.
    6. Il rinvio a giudizio  del  dirigente  per  fatti  direttamente
attinenti  all'esercizio delle funzioni attribuitegli non costituisce
di  per  se'  giustificato  motivo  di  licenziamento;  in  caso   di
privazione  della  liberta' personale il dirigente avra' diritto alla
conservazione del posto con sospensione  della  retribuzione  per  la
durata  dello  stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo
della liberta', salvo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 31.
    7. Le garanzie e le  tutele  di  cui  al  4  comma  del  presente
articolo    si   applicano   al   dirigente   anche   successivamente
all'estinzione del rapporto di lavoro, sempreche' si tratti di  fatti
accaduti nel corso del rapporto stesso.
    8.  Nei  casi  di dolo o colpa grave del dirigente, accertati con
sentenza passata in giudicato, l'Ente provvedera' al recupero di ogni
somma pagata per la difesa del dirigente.