Art. 27
             Cause di cessazione del rapporto di lavoro
    1. La cessazione del rapporto di lavoro  a  tempo  indeterminato,
superato  il periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione gia'
disciplinati dagli  articoli  relativi  alle  assenze  per  malattie,
infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio ha luogo:
    a) per compimento del limite massimo di eta' previsto dalle norme
di legge o di regolamento applicabili nell'Ente;
    b) per recesso del dirigente;
    c) per recesso dell'Ente.