Art. 27 Cause di cessazione del rapporto di lavoro 1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione gia' disciplinati dagli articoli relativi alle assenze per malattie, infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio ha luogo: a) per compimento del limite massimo di eta' previsto dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'Ente; b) per recesso del dirigente; c) per recesso dell'Ente.