Art. 27
                        Obblighi delle parti
    1. La risoluzione del  rapporto  di  lavoro  per  compimento  del
limite  massimo  di eta' avviene automaticamente al verificarsi della
condizione prevista ed opera dal primo giorno  del  mese  successivo.
La  risoluzione  del  rapporto  e'  comunque  comunicata per iscritto
dall'Ente.
    2. Nel caso di recesso  del  professionista,  questi  deve  darne
comunicazione  scritta  all'amministrazione  rispettando i termini di
preavviso.