Art. 28
                        Obblighi delle parti
    1. La risoluzione del  rapporto  di  lavoro  per  compimento  del
limite  massimo  di eta' avviene automaticamente al verificarsi della
condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo. La
risoluzione  del  rapporto  e'  comunque  comunicata   per   iscritto
dall'Ente con le modalita' di cui all'art. 29.
    2.   Nel  caso  di  recesso  del  dirigente,  questi  deve  darne
comunicazione scritta all'Ente rispettando i termini di preavviso.