Art. 28 Obblighi delle parti 1. La risoluzione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di eta' avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo. La risoluzione del rapporto e' comunque comunicata per iscritto dall'Ente con le modalita' di cui all'art. 29. 2. Nel caso di recesso del dirigente, questi deve darne comunicazione scritta all'Ente rispettando i termini di preavviso.