Art. 28
                          Recesso dell'Ente
    1. Qualora l'Ente intenda recedere ai sensi dell'art.   2118  del
codice  civile,  lo stesso e' tenuto a darne comunicazione scritta al
professionista interessato  con  la  contestuale  specificazione  dei
motivi  e, salvo che nell'ipotesi di cui al comma 2, con l'osservanza
dei termini di preavviso. Tra i motivi che  l'Ente  puo'  indicare  a
giustificazione  del  recesso  non  sono ricompresi quelli riferibili
alle situazioni di esubero.
    2. Il recesso per giusta causa e' regolato dall'art.    2119  del
codice  civile. Costituiscono giusta causa di recesso dell'Ente fatti
o comportamenti del professionista, anche estranei  alla  prestazione
lavorativa,  di  gravita'  tale  da  impedire  la prosecuzione, anche
provvisoria, del rapporto di lavoro.
    3. Prima di formalizzare il recesso, l'Ente contesta per iscritto
l'addebito convocando l'interessato per una  data  non  anteriore  al
quinto giorno dal ricevimento della contestazione, per essere sentito
a   sua  difesa.  Il  professionista  puo'  essere  assistito  da  un
rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o  conferisce
mandato  o  da  persona  di  sua  fiducia. Ove lo ritenga necessario,
l'Ente, in  concomitanza  con  la  contestazione,  puo'  disporre  la
sospensione   dal  lavoro  del  professionista  per  un  periodo  non
superiore  a  30  giorni,  con  la  corresponsione  del   trattamento
economico complessivo in godimento e la conservazione dell'anzianita'
di servizio fino alla data di operativita' del recesso.
    4.   La   responsabilita'   particolarmente  grave  e  reiterata,
accertata secondo le procedure  di  cui  all'art.    24,  costituisce
giusta causa di recesso. In tale caso non si applicano i commi 3, e 6
del  presente  articolo  ed  i  commi  1 e 2 dell'art. 31. Il recesso
diviene  inoperante  in  caso  di  annullamento  della  procedura  di
accertamento  della  responsabilita'  del professionista disciplinata
dall'art. 24.
    5.  Il  professionista  non  e'  soggetto  alle  comuni  sanzioni
disciplinari conservative.
    6.  Ferma restando, in ogni caso, la possibilita' di ricorrere al
giudice competente avverso gli atti applicativi dei commi 1 e  2,  il
professionista  puo'  attivare le procedure di conciliazione previste
dall'art. 31.
    7. Le parti convergono di porre in essere un'azione congiunta  di
verifica  circa  l'applicazione  e  gli  effetti  delle  disposizioni
contenute  nel  presente  articolo  anche  alla  luce  di   eventuali
approfondimenti  di natura dottrinale e giurisprudenziale che possano
intervenire in materia.