Art. 29
                          Recesso dell'Ente
    1. Qualora l'Ente intenda recedere ai sensi  dell'art.  2118  del
codice  civile,  lo stesso e' tenuto a darne comunicazione scritta al
dirigente interessato con la contestuale specificazione dei motivi e,
salvo che nell'ipotesi di  cui  al  comma  2,  con  l'osservanza  dei
termini  di  preavviso.  Tra  i  motivi  che  l'Ente  puo' indicare a
giustificazione del recesso non  sono  ricompresi  quelli  riferibili
alle situazioni di esubero.
    2.  Il  recesso  per  giusta causa e' regolato dall'art. 2119 del
codice civile. Costituiscono giusta causa di recesso dell'Ente  fatti
o  comportamenti  del  dirigente,  anche  estranei  alla  prestazione
lavorativa, di gravita'  tale  da  impedire  la  prosecuzione,  anche
provvisoria, del RAPPORTO di lavoro.
    3. Prima di formalizzare il recesso, l'Ente contesta per iscritto
l'addebito  convocando  l'interessato  per  una data non anteriore al
quinto giorno dal ricevimento della contestazione, per essere sentito
a sua difesa. Il dirigente puo' essere assistito da un rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce  mandato  o  da
persona  di  sua  fiducia.  Ove  lo  ritenga  necessario,  l'Ente, in
concomitanza con la contestazione, puo' disporre la  sospensione  dal
lavoro del dirigente per un periodo non superiore a 30 giorni, con la
corresponsione  del  trattamento economico complessivo in godimento e
la conservazione  dell'anzianita'  di  servizio  fino  alla  data  di
operativita' del recesso.
    4.   La   responsabilita'   particolarmente  grave  e  reiterata,
accertata secondo le procedure di cui all'art. 25, costituisce giusta
causa di recesso. In tale caso non si applicano i commi 3,  e  6  del
presente  articolo  ed i commi 1 e 2 dell'art. 32. Il recesso diviene
inoperante in caso di annullamento della  procedura  di  accertamento
della responsabilita' del dirigente disciplinata dall'art. 25.
    5. Il dirigente non e' soggetto alle comuni sanzioni disciplinari
conservative.
    6.  Ferma restando, in ogni caso, la possibilita' di ricorrere al
giudice competente avverso gli atti applicativi dei commi 1 e  2,  il
dirigente  puo'  attivare  le  procedure  di  conciliazione  previste
dall'art. 32.
    7. Le parti convergono di porre in essere un'azione congiunta  di
verifica  circa  l'applicazione  e  gli  effetti  delle  disposizioni
contenute  nel  presente  articolo  anche  alla  luce  di   eventuali
approfondimenti  di natura dottrinale e giurisprudenziale che possano
intervenire in materia.