Art. 29 Recesso dell'Ente 1. Qualora l'Ente intenda recedere ai sensi dell'art. 2118 del codice civile, lo stesso e' tenuto a darne comunicazione scritta al dirigente interessato con la contestuale specificazione dei motivi e, salvo che nell'ipotesi di cui al comma 2, con l'osservanza dei termini di preavviso. Tra i motivi che l'Ente puo' indicare a giustificazione del recesso non sono ricompresi quelli riferibili alle situazioni di esubero. 2. Il recesso per giusta causa e' regolato dall'art. 2119 del codice civile. Costituiscono giusta causa di recesso dell'Ente fatti o comportamenti del dirigente, anche estranei alla prestazione lavorativa, di gravita' tale da impedire la prosecuzione, anche provvisoria, del RAPPORTO di lavoro. 3. Prima di formalizzare il recesso, l'Ente contesta per iscritto l'addebito convocando l'interessato per una data non anteriore al quinto giorno dal ricevimento della contestazione, per essere sentito a sua difesa. Il dirigente puo' essere assistito da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia. Ove lo ritenga necessario, l'Ente, in concomitanza con la contestazione, puo' disporre la sospensione dal lavoro del dirigente per un periodo non superiore a 30 giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento e la conservazione dell'anzianita' di servizio fino alla data di operativita' del recesso. 4. La responsabilita' particolarmente grave e reiterata, accertata secondo le procedure di cui all'art. 25, costituisce giusta causa di recesso. In tale caso non si applicano i commi 3, e 6 del presente articolo ed i commi 1 e 2 dell'art. 32. Il recesso diviene inoperante in caso di annullamento della procedura di accertamento della responsabilita' del dirigente disciplinata dall'art. 25. 5. Il dirigente non e' soggetto alle comuni sanzioni disciplinari conservative. 6. Ferma restando, in ogni caso, la possibilita' di ricorrere al giudice competente avverso gli atti applicativi dei commi 1 e 2, il dirigente puo' attivare le procedure di conciliazione previste dall'art. 32. 7. Le parti convergono di porre in essere un'azione congiunta di verifica circa l'applicazione e gli effetti delle disposizioni contenute nel presente articolo anche alla luce di eventuali approfondimenti di natura dottrinale e giurisprudenziale che possano intervenire in materia.