Art. 29
                     Nullita' del licenziamento
    1. Il licenziamento  e'  nullo  in  tutti  i  casi  in  cui  tale
conseguenza   e'  prevista  dal  codice  civile  e  dalle  leggi  che
disciplinano il rapporto di lavoro nell'impresa, e in particolare:
    a) se dovuto a ragioni politiche,  religiose,  sindacali,  ovvero
riguardanti la diversita' di sesso, di razza o di lingua;
    b)  se  intimato,  senza  giusta  causa,  durante  i  periodi  di
sospensione previsti dall'art. 2110 del codice civile,  salvo  quanto
previsto dagli artt. 20, comma 4 e 21, comma 2.
    2.  In  tutti i casi di licenziamento discriminatorio dovuto alle
ragioni di cui al comma 1, lettera a)  si  applica  l'art.  18  della
legge 20 maggio 1970, n. 300.