Art. 29 Nullita' del licenziamento 1. Il licenziamento e' nullo in tutti i casi in cui tale conseguenza e' prevista dal codice civile e dalle leggi che disciplinano il rapporto di lavoro nell'impresa, e in particolare: a) se dovuto a ragioni politiche, religiose, sindacali, ovvero riguardanti la diversita' di sesso, di razza o di lingua; b) se intimato, senza giusta causa, durante i periodi di sospensione previsti dall'art. 2110 del codice civile, salvo quanto previsto dagli artt. 20, comma 4 e 21, comma 2. 2. In tutti i casi di licenziamento discriminatorio dovuto alle ragioni di cui al comma 1, lettera a) si applica l'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300.