Art. 30
                     Nullita' del licenziamento
    1. Il licenziamento  e'  nullo  in  tutti  i  casi  in  cui  tale
conseguenza   e'  prevista  dal  codice  civile  e  dalle  leggi  che
disciplinano il RAPPORTO di lavoro dei dirigenti  di  impresa,  e  in
particolare:
    a)  se  dovuto  a ragioni politiche, religiose, sindacali, ovvero
riguardanti la diversita' di sesso, di razza o di lingua;
    b)  se  intimato,  senza  giusta  causa,  durante  i  periodi  di
sospensione  previsti  dall'art. 2110 del codice civile, salvo quanto
previsto dagli artt. 21, comma 4 e 22, comma 2.
    2. In tutti i casi di licenziamento discriminatorio  dovuto  alle
ragioni  di  cui  al  comma  1, lettera a) si applica l'art. 18 della
legge 20 maggio 1970, n. 300.