Art. 30 Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro 1. Il professionista colpito da misure restrittive della liberta' personale e' obbligatoriamente sospeso dal servizio, salvo che l'Ente non intenda procedere ai sensi dell'art. 28. Analogamente si procede nei casi previsti dall'art. 15, commi 1, 2, 3 e 4, della legge n. 55/90, come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge n. 16/92. 2. Il professionista rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque rientranti nella previsione dell'art. 28, comma 2, qualora non sia soggetto a misura restrittiva della liberta' personale o questa abbia cessato i suoi effetti, salva l'applicabilita' dell'art. 28, puo' essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione fino alla sentenza definitiva. 3. La sospensione disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale ultimo termine il professionista e' riammesso in servizio, fatta salva la possibilita' per l'Ente di recedere con le procedure di cui all'art. 28. 4. Al professionista sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo e' corrisposta una indennita' alimentare pari al 50% della retribuzione di cui agli artt. 35 e 37 e l'assegno per il nucleo familiare, ove spettante. 5. In caso di sentenza definitiva di assoluzione perche' il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di assegno alimentare, verra' conguagliato con quanto sarebbe spettato al dirigente a titolo di retribuzione per il periodo di sospensione, ove egli fosse rimasto in servizio, unitamente agli interessi legali.