Art. 30
       Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro
    1. Il professionista colpito da misure restrittive della liberta'
personale e' obbligatoriamente sospeso dal servizio, salvo che l'Ente
non intenda procedere ai sensi dell'art. 28. Analogamente si  procede
nei  casi  previsti  dall'art.  15, commi 1, 2, 3 e 4, della legge n.
55/90, come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge n.  16/92.
    2. Il professionista rinviato a giudizio per  fatti  direttamente
attinenti   al   rapporto  di  lavoro  o  comunque  rientranti  nella
previsione dell'art. 28, comma 2, qualora non sia soggetto  a  misura
restrittiva  della  liberta'  personale o questa abbia cessato i suoi
effetti, salva l'applicabilita' dell'art. 28, puo' essere sospeso dal
servizio  con  privazione  della  retribuzione  fino  alla   sentenza
definitiva.
    3.  La  sospensione  disposta  ai  sensi  del  presente  articolo
conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non  superiore  a
cinque  anni.  Decorso  tale  ultimo  termine  il  professionista  e'
riammesso in servizio, fatta salva  la  possibilita'  per  l'Ente  di
recedere con le procedure di cui all'art. 28.
    4.  Al  professionista sospeso dal servizio ai sensi del presente
articolo e' corrisposta una indennita' alimentare pari al  50%  della
retribuzione  di  cui  agli  artt.  35 e 37 e l'assegno per il nucleo
familiare, ove spettante.
    5. In caso di sentenza definitiva di assoluzione perche' il fatto
non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, quanto corrisposto  nel
periodo  di  sospensione  cautelare  a  titolo di assegno alimentare,
verra' conguagliato con quanto sarebbe spettato al dirigente a titolo
di retribuzione per il periodo di sospensione, ove egli fosse rimasto
in servizio, unitamente agli interessi legali.