Art. 31
       Effetti del procedimento penale sul RAPPORTO di lavoro
    1. Il dirigente colpito  da  misure  restrittive  della  liberta'
personale e' obbligatoriamente sospeso dal servizio, salvo che l'Ente
non intenda procedere ai sensi dell'art. 29.  Analogamente si procede
nei  casi  previsti  dall'art.  15, commi 1, 2, 3 e 4, della legge n.
55/90, come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge n. 16/92.
    2. Il  dirigente  rinviato  a  giudizio  per  fatti  direttamente
attinenti   al   rapporto  di  lavoro  o  comunque  rientranti  nella
previsione dell'art. 29, comma 2, qualora non sia soggetto  a  misura
restrittiva  della  liberta'  personale o questa abbia cessato i suoi
effetti, salva l'applicabilita' dell'art. 29, puo' essere sospeso dal
servizio  con  privazione  della  retribuzione  fino  alla   sentenza
definitiva.
    3.  La  sospensione  disposta  ai  sensi  del  presente  articolo
conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non  superiore  a
cinque anni. Decorso tale ultimo termine il dirigente e' riammesso in
servizio,  fatta  salva la possibilita' per l'Ente di recedere con le
procedure di cui all'art. 29.
    4. Al dirigente  sospeso  dal  servizio  ai  sensi  del  presente
articolo  e'  corrisposta una indennita' alimentare pari al 50% degli
elementi retributivi di cui agli artt. 36, 37, 39 e l'assegno per  il
nucleo familiare, ove spettante.
    5. In caso di sentenza definitiva di assoluzione perche' il fatto
non  sussiste o l'imputato non lo ha commesso, quanto corrisposto nel
periodo di sospensione cautelare  a  titolo  di  assegno  alimentare,
verra' conguagliato con quanto sarebbe spettato al dirigente a titolo
di retribuzione per il periodo di sospensione, ove egli fosse rimasto
in servizio, unitamente agli interessi legali.