Art. 31
                      Collegio di conciliazione
    1. Il professionista, ove non ritenga giustificata la motivazione
posta alla base del recesso dell'Ente ovvero nel  caso  in  cui  tale
motivazione non sia stata indicata contestualmente alla comunicazione
del  recesso, puo' ricorrere ad apposito Collegio di conciliazione di
cui al successivo comma 3.
    2. Il ricorso di cui al comma precedente deve essere inoltrato  a
mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 30 giorni
dalla   ricezione   della  comunicazione  scritta  di  licenziamento.
L'avviso di ricevimento costituisce a tutti  gli  effetti  prova  del
rispetto  dei  termini.  Il  ricorso  non  ha  effetto sospensivo del
recesso.
    3. Il Collegio di conciliazione e' composto  di  tre  membri.  Il
professionista  ricorrente  e l'Ente designano un componente ciascuno
ed i due componenti cosi' designati nominano di comune accordo, entro
5 giorni dalla loro designazione, il terzo componente,  con  funzioni
di presidente.
    4.  La  designazione  del  componente da parte del professionista
interessato e' effettuata con l'atto di ricorso. La  designazione  di
pertinenza   dell'Ente  e'  da  questa  comunicata  per  iscritto  al
ricorrente entro 5 giorni dalla ricezione del ricorso.
    5. In caso di mancato  accordo  sulla  nomina  del  presidente  o
comunque  di  mancato  rispetto  dei  termini per la designazione dei
componenti, questi vengono  designati,  su  richiesta  di  una  delle
parti,  dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede
legale l'Ente.
    6. Il Collegio, presenti le parti  in  causa,  o,  eventualmente,
loro   rappresentanti,   esperisce   un   tentativo   preliminare  di
conciliazione per verificare la sussistenza delle condizioni  per  la
revoca del recesso.
    7.  Ove si pervenga alla conciliazione a seguito del tentativo di
cui al  comma  precedente  e  l'Ente  si  obblighi  a  riassumere  il
professionista,  il rapporto prosegue senza soluzione di continuita'.
In caso contrario, il Collegio, sentite le parti in causa, emette  la
propria decisione, alla quale l'Ente e' tenuto a conformarsi.
    8.  La  procedura  per  la  conciliazione e per l'emissione della
decisione  deve  esaurirsi  entro  60   giorni   dalla   data   della
costituzione del Collegio.
    9.  Qualora,  con  motivato  giudizio,  accolga  il  ricorso,  il
Collegio dispone a carico  dell'Ente  una  indennita'  supplementare.
Questa,  in  relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze
emerse, viene determinata in una misura  ricompresa  tra  un  minimo,
pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo
equivalente a due mensilita', ed un massimo, pari al corrispettivo di
22 mensilita'.
    10.   L'indennita'   supplementare   di   cui   al   comma  9  e'
automaticamente aumentata, ove l'eta' del professionista sia compresa
fra i 46 ed i 56 anni, nelle seguenti misure:
    7 mensilita' in corrispondenza del 51 anno compiuto;
    6 mensilita' in corrispondenza del 50 e del 52 anno compiuto;
    5 mensilita' in corrispondenza del 49 e del 53 anno compiuto;
    4 mensilita' in corrispondenza del 48 e del 54 anno compiuto;
    3 mensilita' in corrispondenza del 47 e del 55 anno compiuto;
    2 mensilita' in corrispondenza del 46 e del 56 anno compiuto.
    11. Le mensilita' di cui ai commi 9  e  10  sono  comprensive  di
tutti  gli elementi fissi della retribuzione con esclusione di quella
di risultato.
    12. In caso di accoglimento del ricorso, l'Ente non puo' assumere
altro  professionista   nel   posto   precedentemente   coperto   dal
ricorrente,  per un periodo corrispondente al numero di mensilita' al
medesimo riconosciute ai sensi dei commi 9 e 10.
    13. Le spese relative  alla  partecipazione  del  Presidente  del
Collegio alle attivita' del Collegio stesso sono a carico della parte
soccombente.
    14.  In  fase  di  prima  applicazione  del  presente contratto e
comunque non oltre il 30 settembre 1997, il Collegio, ove accolga  il
ricorso,  dispone  la  reintegrazione del professionista nel posto di
lavoro senza la tutela risarcitoria di cui ai commi 9 e 10, nel  caso
in  cui accerti che il licenziamento e' dovuto alle cause di nullita'
di cui all'art. 29 ovvero ingiustificato.
    15. La procedura del presente articolo sara' sostituita da quella
prevista dall'art.  69  del  D.  L.vo  n.  29/93  dal  momento  della
devoluzione  al  giudice  ordinario delle controversie individuali di
lavoro.