Art. 32
                      Collegio di conciliazione
    1. Il dirigente, ove  non  ritenga  giustificata  la  motivazione
posta  alla  base  del  recesso dell'Ente ovvero nel caso in cui tale
motivazione non sia stata indicata contestualmente alla comunicazione
del recesso, puo' ricorrere ad apposito Collegio di conciliazione  di
cui al successivo comma 3.
    2.  Il ricorso di cui al comma precedente deve essere inoltrato a
mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 30 giorni
dalla  ricezione  della  comunicazione  scritta   di   licenziamento.
L'avviso  di  ricevimento  costituisce  a tutti gli effetti prova del
rispetto dei termini.  Il  ricorso  non  ha  effetto  sospensivo  del
recesso.
    3.  Il  Collegio  di  conciliazione e' composto di tre membri. Il
dirigente ricorrente e l'Ente designano un componente ciascuno  ed  i
due  componenti  cosi'  designati nominano di comune accordo, entro 5
giorni dalla loro designazione, il terzo componente, con funzioni  di
presidente.
    4.   La  designazione  del  componente  da  parte  del  dirigente
interessato e' effettuata con l'atto di ricorso. La  designazione  di
pertinenza   dell'Ente  e'  da  questa  comunicata  per  iscritto  al
ricorrente entro 5 giorni dalla ricezione del ricorso.
    5. In caso di mancato  accordo  sulla  nomina  del  presidente  o
comunque  di  mancato  rispetto  dei  termini per la designazione dei
componenti, questi vengono  designati,  su  richiesta  di  una  delle
parti,  dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede
legale l'Ente.
    6. Il Collegio, presenti le parti  in  causa,  o,  eventualmente,
loro   rappresentanti,   esperisce   un   tentativo   preliminare  di
conciliazione per verificare la sussistenza delle condizioni  per  la
revoca del recesso.
    7.  Ove si pervenga alla conciliazione a seguito del tentativo di
cui al  comma  precedente  e  l'Ente  si  obblighi  a  riassumere  il
dirigente,  il  rapporto  prosegue senza soluzione di continuita'. In
caso contrario, il Collegio, sentite le parti  in  causa,  emette  la
propria decisione, alla quale l'Ente e' tenuto a conformarsi.
    8.  La  procedura  per  la  conciliazione e per l'emissione della
decisione  deve  esaurirsi  entro  60   giorni   dalla   data   della
costituzione del Collegio.
    9.  Qualora,  con  motivato  giudizio,  accolga  il  ricorso,  il
Collegio dispone a carico  dell'Ente  una  indennita'  supplementare.
Questa,  in  relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze
emerse, viene determinata in una misura  ricompresa  tra  un  minimo,
pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo
equivalente a due mensilita', ed un massimo, pari al corrispettivo di
22 mensilita'.
    10.   L'indennita'   supplementare   di   cui   al   comma  9  e'
automaticamente aumentata, ove l'eta' del dirigente sia compresa  fra
i 46 ed i 56 anni, nelle seguenti misure:
    7 mensilita' in corrispondenza del 51 anno compiuto;
    6 mensilita' in corrispondenza del 50 e del 52 anno compiuto;
    5 mensilita' in corrispondenza del 49 e del 53 anno compiuto;
    4 mensilita' in corrispondenza del 48 e del 54 anno compiuto;
    3 mensilita' in corrispondenza del 47 e del 55 anno compiuto;
    2 mensilita' in corrispondenza del 46 e del 56 anno compiuto.
    11.  Le  mensilita'  di  cui  ai commi 9 e 10 sono comprensive di
tutti gli elementi fissi della retribuzione con esclusione di  quella
di risultato.
    12. In caso di accoglimento del ricorso, l'Ente non puo' assumere
altro dirigente neI posto precedentemente coperto dal ricorrente, per
un  periodo  corrispondente  al  numero  di  mensilita'  al  medesimo
riconosciute ai sensi dei commi 9 e 10.
    13. Le spese relative  alla  partecipazione  del  Presidente  del
Collegio alle attivita' del Collegio stesso sono a carico della parte
soccombente.
    14.  In  fase  di  prima  applicazione  del  presente contratto e
comunque non oltre il 30 settembre 1997, il Collegio, ove accolga  il
ricorso,  dispone la reintegrazione del dirigente nel posto di lavoro
senza la tutela risarcitoria di cui ai commi 9 e 10, nel caso in  cui
accerti  che il licenziamento e' dovuto alle cause di nullita' di cui
all'art.  30 ovvero ingiustificato.
    15. La procedura del presente articolo sara' sostituita da quella
prevista dall'art.  69  del  D.  L.vo  n.  29/93  dal  momento  della
devoluzione  al  giudice  ordinario delle controversie individuali di
lavoro.