Art. 32
                        Termini di Preavviso
    1. Salvo il caso di risoluzione automatica del rapporto e  quello
del  recesso per giusta causa, nei casi previsti dall'art. 20 comma 4
e dall'art. 26 lett. b), i termini per la risoluzione del rapporto di
lavoro  con  preavviso  o  con  la  corresponsione   della   relativa
indennita' sostitutiva sono fissati come segue:
    a)  8 mesi per professionisti con anzianita' di servizio fino a 2
anni;
    b) ulteriori 15 giorni per ogni successivo anno - o  frazione  di
anno  pari  o superiore a sei mesi - di anzianita', fino a un massimo
di altri 4 mesi di preavviso.
    2. In caso di dimissioni del professionista i termini di  cui  al
comma 1 sono ridotti ad un quarto.
    3.  I  termini  di preavviso decorrono dal primo e dal sedicesimo
giorno di ciascun mese.
    4. La parte  che  risolve  il  rapporto  senza  l'osservanza  dei
termini  di  cui al comma 1 e' tenuta a corrispondere all'altra parte
un'indennita' pari all'importo della retribuzione  spettante  per  il
periodo  di  mancato  preavviso determinata sulla base degli articoli
35,  37,  39  e  55.  L'Ente  ha  diritto  di  trattenere  su  quanto
eventualmente dovuto al professionista, l'importo della retribuzione,
come  sopra  determinata,  per  il  periodo  di  preavviso da lui non
osservato.
    5. E' in facolta' della parte  che  riceve  la  comunicazione  di
recesso  risolvere  anticipatamente  il  rapporto,  con  il  consenso
dell'altra parte, sia all'inizio che durante il periodo di preavviso.
    6. Durante il periodo di preavviso non  possono  essere  concesse
ferie.  Pertanto,  in  caso  di  preavviso  lavorato  si da' luogo al
pagamento sostitutivo delle ferie non godute.
    7.  Il  periodo  di  preavviso   e'   computato   nell'anzianita'
lavorativa a tutti gli effetti.
    8.  In  caso  di  decesso  del  professionista, l'amministrazione
corrisponde  agli  aventi  diritto   l'indennita'   sostitutiva   del
preavviso  secondo  quanto  stabilito dall'art. 2122 c.c., nonche' il
corrispettivo dei giorni di ferie maturati e non goduti.
    9. Il professionista il  cui  licenziamento  sia  stato  ritenuto
ingiustificato  da  parte  del  Collegio  di  conciliazione  ai sensi
dell'art. 31, per un  periodo  pari  ai  mesi  cui  e'  correlata  la
determinazione  dell'indennita'  supplementare e con decorrenza dalla
pronuncia del Collegio, puo' avvalersi della  facolta'  prevista  dal
comma  5,  senza  obbligo  di  attendere il compimento del periodo di
preavviso. Nel caso di trasferimento  ad  altra  amministrazione,  il
professionista  ha  diritto  ad  un numero di mensilita' risarcitorie
pari al solo periodo non lavorato.