Art. 32 Termini di Preavviso 1. Salvo il caso di risoluzione automatica del rapporto e quello del recesso per giusta causa, nei casi previsti dall'art. 20 comma 4 e dall'art. 26 lett. b), i termini per la risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso o con la corresponsione della relativa indennita' sostitutiva sono fissati come segue: a) 8 mesi per professionisti con anzianita' di servizio fino a 2 anni; b) ulteriori 15 giorni per ogni successivo anno - o frazione di anno pari o superiore a sei mesi - di anzianita', fino a un massimo di altri 4 mesi di preavviso. 2. In caso di dimissioni del professionista i termini di cui al comma 1 sono ridotti ad un quarto. 3. I termini di preavviso decorrono dal primo e dal sedicesimo giorno di ciascun mese. 4. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei termini di cui al comma 1 e' tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennita' pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso determinata sulla base degli articoli 35, 37, 39 e 55. L'Ente ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al professionista, l'importo della retribuzione, come sopra determinata, per il periodo di preavviso da lui non osservato. 5. E' in facolta' della parte che riceve la comunicazione di recesso risolvere anticipatamente il rapporto, con il consenso dell'altra parte, sia all'inizio che durante il periodo di preavviso. 6. Durante il periodo di preavviso non possono essere concesse ferie. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si da' luogo al pagamento sostitutivo delle ferie non godute. 7. Il periodo di preavviso e' computato nell'anzianita' lavorativa a tutti gli effetti. 8. In caso di decesso del professionista, l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennita' sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 c.c., nonche' il corrispettivo dei giorni di ferie maturati e non goduti. 9. Il professionista il cui licenziamento sia stato ritenuto ingiustificato da parte del Collegio di conciliazione ai sensi dell'art. 31, per un periodo pari ai mesi cui e' correlata la determinazione dell'indennita' supplementare e con decorrenza dalla pronuncia del Collegio, puo' avvalersi della facolta' prevista dal comma 5, senza obbligo di attendere il compimento del periodo di preavviso. Nel caso di trasferimento ad altra amministrazione, il professionista ha diritto ad un numero di mensilita' risarcitorie pari al solo periodo non lavorato.