Art. 33
                        Termini di Preavviso
    1. Salvo il caso di risoluzione automatica del rapporto e  quello
del  recesso per giusta causa, nei casi previsti dall'art. 21 comma 4
e dall'art. 27 lett. b), i termini per la risoluzione del rapporto di
lavoro  con  preavviso  o  con  la  corresponsione   della   relativa
indennita' sostitutiva sono fissati come segue:
    a) 8 mesi per dirigenti con anzianita' di servizio fino a 2 anni;
    b)  ulteriori  15 giorni per ogni successivo anno - o frazione di
anno pari o superiore a sei mesi - di anzianita', fino a  un  massimo
di altri 4 mesi di preavviso.
    2.  In caso di dimissioni del dirigente i termini di cui al comma
1 sono ridotti ad un quarto.
    3. I termini di preavviso decorrono dal primo  e  dal  sedicesimo
giorno di ciascun mese.
    4.  La  parte  che  risolve  il  rapporto  senza l'osservanza dei
termini di cui al comma 1 e' tenuta a corrispondere  all'altra  parte
un'indennita'  pari  all'importo  della retribuzione spettante per il
periodo di mancato preavviso determinata sulla  base  degli  articoli
36,  37,  39,  44  e  46.   L'Ente ha diritto di trattenere su quanto
eventualmente dovuto al dirigente, l'importo della retribuzione, come
sopra determinata, per il periodo di preavviso da lui non osservato.
    5. E' in facolta' della parte  che  riceve  la  comunicazione  di
recesso  risolvere  anticipatamente  il  rapporto,  con  il  consenso
dell'altra parte, sia all'inizio che durante il periodo di preavviso.
    6. Durante il periodo di preavviso non  possono  essere  concesse
ferie.  Pertanto,  in  caso  di  preavviso  lavorato  si da' luogo al
pagamento sostitutivo delle ferie non godute.
    7.  Il  periodo  di  preavviso   e'   computato   nell'anzianita'
lavorativa a tutti gli effetti.
    8.   In   caso   di   decesso  del  dirigente,  l'amministrazione
corrisponde  agli  aventi  diritto   l'indennita'   sostitutiva   del
preavviso  secondo  quanto  stabilito dall'art. 2122 c.c., nonche' il
corrispettivo dei giorni di ferie maturati e non goduti.
    9.  Il  dirigente  il  cui  licenziamento  sia   stato   ritenuto
ingiustificato  da  parte  del  Collegio  di  conciliazione  ai sensi
dell'art. 32, per un  periodo  pari  ai  mesi  cui  e'  correlata  la
determinazione  dell'indennita'  supplementare e con decorrenza dalla
pronuncia del Collegio, puo' avvalersi della  facolta'  prevista  dal
comma  5,  senza  obbligo  di  attendere il compimento del periodo di
preavviso. Nel caso di trasferimento  ad  altra  amministrazione,  il
dirigente  ha diritto ad un numero di mensilita' risarcitorie pari al
solo periodo non lavorato.