Art. 33 Obiettivi e strumenti della formazione 1. La formazione e l'aggiornamento professionale sono assunti dall'Ente come metodo permanente teso ad assicurare il costante adeguamento delle competenze professionali allo sviluppo del contesto culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento e a favorire il consolidarsi di una cultura di gestione orientata al risultato e all'innovazione. Tale finalita' e' perseguita nell'obiettivo dell'accrescimento dei livelli di efficienza/efficacia dell'azione amministrativa e del miglioramento della qualita' del servizio. 2. La formazione ha in particolare l'obiettivo di curare e sviluppare il patrimonio cognitivo necessario a ciascun professionista, in relazione alle responsabilita' attribuitegli, per l'ottimale utilizzo dei sistemi operativi di gestione delle risorse umane, finanziarie e tecniche. 3. L'Ente definisce annualmente la quota delle risorse da destinare ad iniziative di formazione dei professionisti in relazione alle direttive in materia impartite dal Ministro per la Funzione Pubblica. 4. L'Ente definisce le politiche formative relative a ciascuna area professionale in conformita' alle proprie linee strategiche e di sviluppo concertate con le OO.SS. ai sensi dell'art. 5, comma 2. Definisce, altresi', nell'ambito dei propri obiettivi di sviluppo e nel rispetto dei criteri generali oggetto di informativa ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del presente contratto, iniziative formative anche avvalendosi della collaborazione della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione ai sensi della legge 138/92, articolo 1, comma 12. 5. La partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in appositi percorsi formativi, anche individuali, viene concordata dall'amministrazione con i professionisti interessati ed e' considerata servizio utile a tutti gli effetti. 6. Il professionista puo' partecipare, senza oneri per l'amministrazione, a corsi di formazione ed aggiornamento professionale, per un periodo massimo annuale di 15 giorni, che siano in linea con le finalita' indicate nei commi 1 e 3. Al professionista puo' inoltre essere concesso un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di studio della durata massima di tre mesi. 7. Qualora L'Ente riconosca l'effettiva connessione delle iniziative di formazione e aggiornamento svolte dal professionista ai sensi del comma 5 con l'attivita' di servizio e l'incarico affidatogli, puo' concorrere con un proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata.