Art. 33
               Obiettivi e strumenti della formazione
    1. La formazione e  l'aggiornamento  professionale  sono  assunti
dall'Ente  come  metodo  permanente  teso  ad  assicurare il costante
adeguamento delle competenze professionali allo sviluppo del contesto
culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento e a favorire il
consolidarsi di una cultura di  gestione  orientata  al  risultato  e
all'innovazione.   Tale   finalita'   e'   perseguita  nell'obiettivo
dell'accrescimento dei livelli  di  efficienza/efficacia  dell'azione
amministrativa e del miglioramento della qualita' del servizio.
    2.  La  formazione  ha  in  particolare  l'obiettivo  di curare e
sviluppare   il   patrimonio   cognitivo   necessario    a    ciascun
professionista,  in relazione alle responsabilita' attribuitegli, per
l'ottimale utilizzo dei sistemi operativi di gestione  delle  risorse
umane, finanziarie e tecniche.
    3.  L'Ente  definisce  annualmente  la  quota  delle  risorse  da
destinare ad iniziative di formazione dei professionisti in relazione
alle direttive in materia impartite  dal  Ministro  per  la  Funzione
Pubblica.
    4.  L'Ente  definisce  le politiche formative relative a ciascuna
area professionale in conformita' alle proprie linee strategiche e di
sviluppo concertate con le OO.SS.   ai sensi dell'art.  5,  comma  2.
Definisce,  altresi',  nell'ambito dei propri obiettivi di sviluppo e
nel rispetto dei criteri generali oggetto  di  informativa  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 2 del presente contratto, iniziative formative
anche  avvalendosi  della collaborazione della Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione ai sensi della  legge  138/92,  articolo  1,
comma 12.
    5.  La  partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in
appositi percorsi  formativi,  anche  individuali,  viene  concordata
dall'amministrazione   con   i   professionisti   interessati  ed  e'
considerata servizio utile a tutti gli effetti.
    6.  Il  professionista  puo'   partecipare,   senza   oneri   per
l'amministrazione,   a   corsi   di   formazione   ed   aggiornamento
professionale, per un periodo massimo annuale di 15 giorni, che siano
in linea con le finalita' indicate nei commi 1 e 3. Al professionista
puo' inoltre essere concesso un periodo di aspettativa non retribuita
per motivi di studio della durata massima di tre mesi.
    7.  Qualora  L'Ente  riconosca  l'effettiva   connessione   delle
iniziative di formazione e aggiornamento svolte dal professionista ai
sensi   del   comma  5  con  l'attivita'  di  servizio  e  l'incarico
affidatogli, puo' concorrere con un  proprio  contributo  alla  spesa
sostenuta e debitamente documentata.