Art. 34
               Obiettivi e strumenti della formazione
    1. La formazione e l'aggiornamento  professionale  del  dirigente
sono  assunti  dall'Ente come metodo permanente teso ad assicurare il
costante adeguamento delle competenze manageriali allo  sviluppo  del
contesto  culturale,  tecnologico  e organizzativo di riferimento e a
favorire il consolidarsi di una  cultura  di  gestione  orientata  al
risultato   e   all'innovazione.   Tale   finalita'   e'   perseguita
nell'obiettivo dell'accrescimento dei livelli di efficienza/efficacia
dell'azione amministrativa e del  miglioramento  della  qualita'  del
servizio.
    2.  La  formazione  ha  in  particolare  l'obiettivo  di curare e
sviluppare il patrimonio cognitivo necessario a ciascun dirigente, in
relazione alle responsabilita' attribuitegli, per l'ottimale utilizzo
dei sistemi operativi di gestione delle risorse umane, finanziarie  e
tecniche.
    3.  L'Ente  definisce  annualmente  la  quota  delle  risorse  da
destinare ad iniziative di formazione dei dirigenti in relazione alle
direttive in materia impartite dal Ministro per la Funzione Pubblica.
    4. L'Ente definisce le politiche  formative  della  dirigenza  in
conformita'  alle  proprie linee strategiche e di sviluppo concertate
con le OO.SS. ai sensi dell'art. 6, comma 2.    Definisce,  altresi',
nell'ambito  dei  propri  obiettivi  di  sviluppo  e nel rispetto dei
criteri generali oggetto di informativa  ai  sensi  dell'articolo  8,
comma   2   del   presente   contratto,  iniziative  formative  anche
avvalendosi  della  collaborazione  della  Scuola   Superiore   della
Pubblica  Amministrazione  ai  sensi  della legge 138/92, articolo 1,
comma 12. Le attivita' formative devono tendere,  in  particolare,  a
rafforzare  la  sensibilita'  innovativa  dei  dirigenti  e  la  loro
attitudine  a   gestire   iniziative   di   miglioramento   volte   a
caratterizzare  le  strutture  pubbliche  in  termini  di dinamismo e
competitivita'.
    5. La partecipazione alle iniziative di formazione,  inserite  in
appositi  percorsi  formativi,  anche  individuali,  viene concordata
dall'amministrazione con i dirigenti interessati  ed  e'  considerata
servizio utile a tutti gli effetti.
    6.    Il    dirigente   puo'   partecipare,   senza   oneri   per
l'amministrazione,   a   corsi   di   formazione   ed   aggiornamento
professionale  che siano in linea con le finalita' indicate nei commi
1 e 3. Al dirigente  puo'  inoltre  essere  concesso  un  periodo  di
aspettativa  non retribuita per motivi di studio della durata massima
di tre mesi.
    7.   Qualora   L'Ente  riconosca  l'effettiva  connessione  delle
iniziative di formazione e  aggiornamento  svolte  dal  dirigente  ai
sensi   del   comma  5  con  l'attivita'  di  servizio  e  l'incarico
affidatogli, puo' concorrere con un  proprio  contributo  alla  spesa
sostenuta e debitamente documentata.