Art. 35
                         Stipendio tabellare
    1.  Con  decorrenza  dal  1  gennaio   1995   ai   professionisti
destinatari della presente sezione del contratto viene corrisposto un
incremento stipendiale mensile lordo di L. 225.000; a decorrere dal 1
dicembre  1995, il predetto incremento mensile lordo e' rideterminato
in £ 494.000.
    2. Gli aumenti di  cui  al  comma  1  assorbono  l'indennita'  di
vacanza  contrattuale. Gli incrementi stessi sono privi di effetti ai
fini degli aumenti periodici per anzianita' previsti dalla  normativa
vigente.
    3.  A decorrere dal 1 dicembre 1995 lo stipendio tabellare annuo,
per  dodici   mensilita',   spettante   ai   professionisti,   previo
conglobamento   dell'elemento  distinto  della  retribuzione  di  cui
all'art. 7 della legge n.  438/1992 e' stabilito:
    - per il livello iniziale, in L. 25.249.000;
    - per il primo livello differenziato ex art.  14,  comma  12  del
D.P.R. 13 gennaio 1990, numero 43 in L.  36.168.000;
    -  per  il secondo livello differenziato ex art. 14, comma 12 del
D.P.R. 13 gennaio 1990, numero 43 in L.  46.168.000.