Art. 35 Stipendio tabellare 1. Con decorrenza dal 1 gennaio 1995 ai professionisti destinatari della presente sezione del contratto viene corrisposto un incremento stipendiale mensile lordo di L. 225.000; a decorrere dal 1 dicembre 1995, il predetto incremento mensile lordo e' rideterminato in £ 494.000. 2. Gli aumenti di cui al comma 1 assorbono l'indennita' di vacanza contrattuale. Gli incrementi stessi sono privi di effetti ai fini degli aumenti periodici per anzianita' previsti dalla normativa vigente. 3. A decorrere dal 1 dicembre 1995 lo stipendio tabellare annuo, per dodici mensilita', spettante ai professionisti, previo conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'art. 7 della legge n. 438/1992 e' stabilito: - per il livello iniziale, in L. 25.249.000; - per il primo livello differenziato ex art. 14, comma 12 del D.P.R. 13 gennaio 1990, numero 43 in L. 36.168.000; - per il secondo livello differenziato ex art. 14, comma 12 del D.P.R. 13 gennaio 1990, numero 43 in L. 46.168.000.