Art.36
                         Stipendio tabellare
    1. Con decorrenza dal 1 gennaio 1995 al personale dirigente  gia'
inquadrato  nella  qualifica  di primo dirigente viene corrisposto un
incremento stipendiale mensile lordo di L. 235.000; per  il  medesimo
personale,  a  decorrere  dal 1 dicembre 1995, il predetto incremento
mensile lordo e' rideterminato in L. 475.000.
    2. Con decorrenza dal 1 gennaio 1995 al personale dirigente  gia'
inquadrato  nella  qualifica di dirigente superiore viene corrisposto
un incremento  stipendiale  mensile  lordo  di  L.  300.000;  per  il
medesimo  personale,  a  decorrere  dal  1 dicembre 1995, il predetto
incremento mensile lordo e' rideterminato in L. 600.000.
    3. Gli aumenti di cui ai commi 1 e 2  assorbono  l'indennita'  di
vacanza    contrattuale.    Tali   incrementi   non   comportano   il
riassorbimento degli assegni ad personam eventualmente percepiti  dal
personale  dirigente  per  effetto  di  pregresso inquadramento nelle
qualifiche ad esaurimento di cui all'art.  15  della  legge  9  marzo
1989,  n.    88.  Gli incrementi stessi sono privi di effetti ai fini
degli aumenti  periodici  per  anzianita'  previsti  dalla  normativa
vigente.
    4. La qualifica unica di dirigente di cui all'art. 15 del decreto
legislativo  n.  29  trova  integrale applicazione anche agli effetti
economici a decorrere dal 1 dicembre 1995. A tal  fine  salvo  quanto
previsto  dal  successivo  art.  37 lo stipendio tabellare annuo, per
dodici mensilita', della qualifica unica di dirigente e' stabilito in
L. 32.978.000 e riassorbe:
    1) lo stipendio tabellare della ex prima qualifica  dirigenziale,
come rideterminato ai sensi del comma 1;
    2) una quota pari a L. 822.000, ai sensi dell'art. 37 comma 2;
    3)  fino  a  concorrenza, lo stipendio tabellare della ex seconda
qualifica dirigenziale, come rideterminato ai sensi del comma 2.
    5. La misura dell'indennita' integrativa  speciale  spettante  al
personale   della   qualifica   unica   di   dirigente  e'  stabilita
nell'importo  corrispondente  a   quello   spettante   al   personale
appartenente alla ex prima qualifica dirigenziale.