Art.36 Stipendio tabellare 1. Con decorrenza dal 1 gennaio 1995 al personale dirigente gia' inquadrato nella qualifica di primo dirigente viene corrisposto un incremento stipendiale mensile lordo di L. 235.000; per il medesimo personale, a decorrere dal 1 dicembre 1995, il predetto incremento mensile lordo e' rideterminato in L. 475.000. 2. Con decorrenza dal 1 gennaio 1995 al personale dirigente gia' inquadrato nella qualifica di dirigente superiore viene corrisposto un incremento stipendiale mensile lordo di L. 300.000; per il medesimo personale, a decorrere dal 1 dicembre 1995, il predetto incremento mensile lordo e' rideterminato in L. 600.000. 3. Gli aumenti di cui ai commi 1 e 2 assorbono l'indennita' di vacanza contrattuale. Tali incrementi non comportano il riassorbimento degli assegni ad personam eventualmente percepiti dal personale dirigente per effetto di pregresso inquadramento nelle qualifiche ad esaurimento di cui all'art. 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Gli incrementi stessi sono privi di effetti ai fini degli aumenti periodici per anzianita' previsti dalla normativa vigente. 4. La qualifica unica di dirigente di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 29 trova integrale applicazione anche agli effetti economici a decorrere dal 1 dicembre 1995. A tal fine salvo quanto previsto dal successivo art. 37 lo stipendio tabellare annuo, per dodici mensilita', della qualifica unica di dirigente e' stabilito in L. 32.978.000 e riassorbe: 1) lo stipendio tabellare della ex prima qualifica dirigenziale, come rideterminato ai sensi del comma 1; 2) una quota pari a L. 822.000, ai sensi dell'art. 37 comma 2; 3) fino a concorrenza, lo stipendio tabellare della ex seconda qualifica dirigenziale, come rideterminato ai sensi del comma 2. 5. La misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale della qualifica unica di dirigente e' stabilita nell'importo corrispondente a quello spettante al personale appartenente alla ex prima qualifica dirigenziale.