Art. 36 Effetti dei nuovi trattamenti economici 1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione dell'art. 35 sono utili ai fini della 13a mensilita', dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, dell'equo indennizzo e sono assunte a base ai fini delle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e della misura dei contributi di riscatto. 2. I benefici economici ivi compresa l'indennita' di vacanza contrattuale - risultanti dall'applicazione dell'art. 35 commi 1 e 2, sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto, come stabilita dall'art. 3 comma 1. Agli effetti del trattamento di fine servizio e delle competenze spettanti in caso di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. 3. L'indennita' per gli incarichi di cui all'art. 23 e' utile ai fini dei trattamenti di previdenza e quiescenza.