Art. 36
               Effetti dei nuovi trattamenti economici
    1.   Le    misure    degli    stipendi    tabellari    risultanti
dall'applicazione   dell'art.   35  sono  utili  ai  fini  della  13a
mensilita', dei trattamenti di previdenza e di quiescenza,  dell'equo
indennizzo e sono assunte a base ai fini delle ritenute assistenziali
e  previdenziali  e relativi contributi e della misura dei contributi
di riscatto.
    2. I benefici economici  ivi  compresa  l'indennita'  di  vacanza
contrattuale  -  risultanti dall'applicazione dell'art.  35 commi 1 e
2, sono computati ai  fini  previdenziali,  secondo  gli  ordinamenti
vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo
nei  confronti  del  personale  comunque  cessato  dal  servizio, con
diritto a pensione, nel periodo di  vigenza  economica  del  presente
contratto,  come  stabilita  dall'art.  3 comma 1.   Agli effetti del
trattamento di fine servizio e delle competenze spettanti in caso  di
licenziamento  si  considerano  solo gli scaglionamenti maturati alla
data di cessazione dal servizio.
    3. L'indennita' per gli incarichi di cui all'art. 23 e' utile  ai
fini dei trattamenti di previdenza e quiescenza.