Art. 37 Norma transitoria 1. Il trattamento economico stipendiale del personale dirigente proveniente dalla ex seconda qualifica dirigenziale, come determinato in applicazione dell'art. 36, comma 2 a decorrere dal 1 dicembre 1995 e' articolato come segue: a) stipendio tabellare previsto per la qualifica unica dirigenziale dell'art. 36; b) assegno ad personam, utile ai fini dei trattamenti di previdenza e di buonuscita, nonche' della 13a mensilita', determinato sommando: b1) il maggior importo, non riassorbibile ne' rivalutabile, rispetto allo stipendio tabellare di cui alla lettera a), al netto di classi e scatti di anzianita', risultante dall'applicazione dell'art. 36, comma 2; b2) la differenza, non riassorbibile ne' rivalutabile, tra l'importo dell'indennita' integrativa speciale in godimento e quella della qualifica unica di dirigente di cui all'art. 36, comma 5; b3) gli eventuali assegni ad personam richiamati all'art. 36, comma 3. 2. Sino alla data di decorrenza della operativita' dei nuovi istituti economici previsti dagli art. 40 e seguenti la copertura dell'importo previsto dall'art. 36, comma 4, punto 2, pari a complessive L. 890.500 erogate su tredici mensilita', sara' realizzata mediante corrispondente riduzione dell'importo annuo del compenso incentivante di cui all'art. 4 della legge 17.4.1984, n. 79 e successive modificazioni e integrazioni. A decorrere da tale data a detta copertura si provvedera' mediante una corrispondente decurtazione della quota unitaria di risorse finalizzate al lavoro straordinario stanziate dall'ente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 41, comma 1, lettera b). 3. A decorrere dalla data indicata nel comma precedente, il compenso di cui all'art. 4 della L. 17 aprile 1984, n. 79 e successive modificazioni e integrazioni resta acquisito nell'ammontare spettante alla data di entrata in vigore del presente contratto come elemento fisso aggiuntivo della retribuzione, non riassorbibile, al lordo della provvisoria decurtazione disposta dal comma 2.