Art. 37
                          Norma transitoria
    1. Il trattamento economico stipendiale del  personale  dirigente
proveniente dalla ex seconda qualifica dirigenziale, come determinato
in applicazione dell'art. 36, comma 2 a decorrere dal 1 dicembre 1995
e' articolato come segue:
    a)   stipendio   tabellare   previsto   per  la  qualifica  unica
dirigenziale dell'art. 36;
    b)  assegno  ad  personam,  utile  ai  fini  dei  trattamenti  di
previdenza e di buonuscita, nonche' della 13a mensilita', determinato
sommando:
    b1)  il  maggior  importo,  non  riassorbibile  ne' rivalutabile,
rispetto allo stipendio tabellare di cui alla lettera a), al netto di
classi e scatti di anzianita', risultante dall'applicazione dell'art.
36, comma 2;
    b2)  la  differenza,  non  riassorbibile  ne'  rivalutabile,  tra
l'importo  dell'indennita' integrativa speciale in godimento e quella
della qualifica unica di dirigente di cui all'art. 36, comma 5;
    b3) gli eventuali assegni ad personam richiamati  all'art.    36,
comma 3.
    2.  Sino  alla  data  di  decorrenza della operativita' dei nuovi
istituti economici previsti dagli art. 40  e  seguenti  la  copertura
dell'importo  previsto  dall'art.  36,  comma  4,  punto  2,  pari  a
complessive  L.  890.500  erogate  su   tredici   mensilita',   sara'
realizzata  mediante  corrispondente riduzione dell'importo annuo del
compenso incentivante di cui all'art. 4 della legge 17.4.1984, n.  79
e successive modificazioni e integrazioni. A decorrere da tale data a
detta   copertura   si   provvedera'   mediante   una  corrispondente
decurtazione della quota unitaria di risorse  finalizzate  al  lavoro
straordinario  stanziate  dall'ente,  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'art. 41, comma 1, lettera b).
    3. A decorrere dalla  data  indicata  nel  comma  precedente,  il
compenso  di  cui  all'art.  4  della  L.  17  aprile  1984,  n. 79 e
successive   modificazioni    e    integrazioni    resta    acquisito
nell'ammontare  spettante alla data di entrata in vigore del presente
contratto come elemento  fisso  aggiuntivo  della  retribuzione,  non
riassorbibile,  al  lordo della provvisoria decurtazione disposta dal
comma 2.