Art. 37
       Riconversione delle risorse destinate alla progressione
economica per anzianita'
    1. In attuazione di quanto previsto dall'art.  72,  comma  3  del
decreto  legislativo  n.  29,  con  effetto  dalla data di entrata in
vigore  del  presente  contratto  e'  soppresso  il   meccanismo   di
automatico  incremento  della  retribuzione  previsto, sotto forma di
maggiorazioni stipendiali  in  rapporto  all'anzianita'  individuale,
dall'art.  14,  comma 7, del D.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43. Il valore
complessivo in godimento della quota di retribuzione costituita dalle
predette  maggiorazioni  nel  tempo  attribuite,  comprensiva   degli
ulteriori   ratei   maturati   alla  data  predetta,  costituisce  la
retribuzione individuale di anzianita', unitamente  al  maturato  per
anzianita'  in  godimento alla data di entrata in vigore del presente
contratto, per effetto di pregresse disposizioni.
    2. La retribuzione individuale di anzianita' di cui  al  comma  1
resta  attribuita, sotto forma di assegno personale non riassorbibile
ne rivalutabile, utile  ai  fini  dei  trattamenti  di  previdenza  e
quiescenza nonche' della 13a mensilita'. La frazione di maggiorazione
stipendiale  maturata alla stessa data entra a far parte del predetto
assegno a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
contratto.
    3.  All'atto  della  cessazione  del  rapporto  di  lavoro  nelle
fattispecie previste dall'art. 26,  la  retribuzione  individuale  di
anzianita'  dei  professionisti cessati viene attribuita al fondo per
la retribuzione accessoria di cui all'art. 39  secondo  le  modalita'
indicate dal successivo comma 4.
    4.  A  decorrere  dall'esercizio  successivo  alla cessazione del
rapporto di lavoro resta attribuito al fondo di cui al comma 3 in via
permanente  l'intero  importo  della  retribuzione   individuale   di
anzianita'  del  professionista  cessato, valutato su base annua. Per
l'anno in cui avviene la cessazione del  rapporto  viene  accantonato
per  l'utilizzo nell'esercizio successivo un importo pari al prodotto
dell'importo mensile in godimento dal professionista cessato  per  il
numero  di  mensilita'  residue,  computandosi a tal fine, oltre alla
tredicesima mensilita' le frazioni di mese  residue  superiori  a  15
giorni.