Art. 37 Riconversione delle risorse destinate alla progressione economica per anzianita' 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 72, comma 3 del decreto legislativo n. 29, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente contratto e' soppresso il meccanismo di automatico incremento della retribuzione previsto, sotto forma di maggiorazioni stipendiali in rapporto all'anzianita' individuale, dall'art. 14, comma 7, del D.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43. Il valore complessivo in godimento della quota di retribuzione costituita dalle predette maggiorazioni nel tempo attribuite, comprensiva degli ulteriori ratei maturati alla data predetta, costituisce la retribuzione individuale di anzianita', unitamente al maturato per anzianita' in godimento alla data di entrata in vigore del presente contratto, per effetto di pregresse disposizioni. 2. La retribuzione individuale di anzianita' di cui al comma 1 resta attribuita, sotto forma di assegno personale non riassorbibile ne rivalutabile, utile ai fini dei trattamenti di previdenza e quiescenza nonche' della 13a mensilita'. La frazione di maggiorazione stipendiale maturata alla stessa data entra a far parte del predetto assegno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto. 3. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro nelle fattispecie previste dall'art. 26, la retribuzione individuale di anzianita' dei professionisti cessati viene attribuita al fondo per la retribuzione accessoria di cui all'art. 39 secondo le modalita' indicate dal successivo comma 4. 4. A decorrere dall'esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resta attribuito al fondo di cui al comma 3 in via permanente l'intero importo della retribuzione individuale di anzianita' del professionista cessato, valutato su base annua. Per l'anno in cui avviene la cessazione del rapporto viene accantonato per l'utilizzo nell'esercizio successivo un importo pari al prodotto dell'importo mensile in godimento dal professionista cessato per il numero di mensilita' residue, computandosi a tal fine, oltre alla tredicesima mensilita' le frazioni di mese residue superiori a 15 giorni.