Art. 38 Effetti dei nuovi trattamenti economici 1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione degli art. 36 e 37 sono utili ai fini della l3a mensilita', dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, dell'equo indennizzo e sono assunte a base ai fini delle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e della misura dei contributi di riscatto. 2. I benefici economici - ivi compresa l'indennita' di vacanza contrattuale - risultanti dall'applicazione dell'art. 36, commi 1 e 2, sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti del trattamento di fine servizio e delle competenze spettanti in caso di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. 3. La retribuzione di posizione di cui agli artt. 40 e seguenti, nonche' il valore differenziale di posizione di cui all'art. 45 sono utili ai fini dei trattamenti di previdenza e di quiescenza.