Art. 38
    Effetti dei nuovi trattamenti economici
    1.   Le    misure    degli    stipendi    tabellari    risultanti
dall'applicazione  degli  art.  36  e 37 sono utili ai fini della l3a
mensilita', dei trattamenti di previdenza e di quiescenza,  dell'equo
indennizzo e sono assunte a base ai fini delle ritenute assistenziali
e  previdenziali  e relativi contributi e della misura dei contributi
di riscatto.
    2. I benefici economici - ivi compresa  l'indennita'  di  vacanza
contrattuale  - risultanti dall'applicazione dell'art.  36, commi 1 e
2, sono computati ai  fini  previdenziali,  secondo  gli  ordinamenti
vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo
nei  confronti  del  personale  comunque  cessato  dal  servizio, con
diritto a pensione, nel periodo di  vigenza  economica  del  presente
contratto.  Agli  effetti  del  trattamento  di fine servizio e delle
competenze spettanti in caso di licenziamento si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
    3. La retribuzione di posizione di cui agli artt. 40 e  seguenti,
nonche'  il valore differenziale di posizione di cui all'art. 45 sono
utili ai fini dei trattamenti di previdenza e di quiescenza.