Art. 38
     Attribuzione dei livelli differenziati di professionalita'
    1. I contingenti stabiliti dall'art. 14, comma 12, del D.P.R.  13
gennaio  1990,  n. 43 per l'attribuzione dei livelli differenziati di
professionalita' sono  rideterminati,  nei  limiti  consentiti  dalle
risorse  a  cio'  destinate  in  sede  di  contrattazione  collettiva
nazionale relativa al secondo biennio economico, nella prospettiva di
una  ricomposizione  dell'attuale  ordinamento  della   X   qualifica
professionale  su  due  fondamentali  livelli  economici di carriera,
possibilmente   di   pari   consistenza,   e   della   configurazione
dell'attuale  livello iniziale essenzialmente come punto di accesso e
di formazione di inserimento, di minore consistenza.
    2.  La  contrattazione  relativa  la  secondo  biennio  economico
1996-1997  definira'  le  modalita'  per assicurare il pieno utilizzo
delle   risorse   contrattualmente   assegnate   alla    retribuzione
fondamentale   ed   accessoria   in   armonia   con   la  progressiva
realizzazione dei riassetti interni alla qualifica di cui al comma 1.
    3.  L'accesso  ai  livelli  differenziati   di   professionalita'
avverra'  mediante  selezione  per  titoli professionali riconosciuti
dall'Amministrazione e  titoli  di  servizio,  affidata  ad  apposita
Commissione  costituita  con  gli  stessi  criteri  previsti  per  la
Commissione di cui all'art.  23 comma 2.
    4.  I  criteri  di  selezione  dovranno   essere   opportunamente
prestabiliti   dal   C.O.N.I.;   tali   criteri   dovranno  prevedere
nell'ambito  dei  requisiti  e  degli  elementi  di  valutazione  per
l'attribuzione dei livelli differenziati di professionalita':
    a)  il compimento dei periodi minimi di anzianita' di ruolo nella
qualifica di cui all'art. 14, comma 14, del D.P.R. n. 43/90;
    b)  l'ulteriore  anzianita'  maturata  nella  qualifica  oltre  i
periodi minimi di cui al punto 1;
    c)  l'assenza  di demeriti risultanti dal fascicolo personale del
professionista interessato;
    d)  il  conseguimento  di  titoli  professionali  attinenti  alla
specifica branca professionale di appartenenza;
    e)  per  ciascuna area professionale, tenuto conto delle relative
specificita', i titoli di servizio stabiliti dall'Amministrazione con
la procedura di  cui  al  commma  5  con  particolare  riguardo  alle
esperienze formative maturate.
    I  criteri  di  cui  sopra  dovranno  realizzare  una equilibrata
combinazione di titoli professionali e di  servizio  che  garantisca,
nell'ambito    della    valutazione    complessiva,    una   adeguata
considerazione dei meriti professionali secondo la specificita' delle
singole professioni. Nella valutazione del  curriculum  professionale
dell'interessato  saranno  considerati, nell'ambito della valutazione
dei titoli  di  servizio,  anche  i  contesti  organizzativi  di  cui
l'attivita' e' stata svolta.
    5.   I  criteri  di  cui  al  comma  4,  prima  della  definitiva
formalizzazione, sono oggetto di informazione a  norma  dell'art.  7,
nonche' oive richiesto dalle OO.SS., di esame a norma dell'art. 8