Art. 38 Attribuzione dei livelli differenziati di professionalita' 1. I contingenti stabiliti dall'art. 14, comma 12, del D.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43 per l'attribuzione dei livelli differenziati di professionalita' sono rideterminati, nei limiti consentiti dalle risorse a cio' destinate in sede di contrattazione collettiva nazionale relativa al secondo biennio economico, nella prospettiva di una ricomposizione dell'attuale ordinamento della X qualifica professionale su due fondamentali livelli economici di carriera, possibilmente di pari consistenza, e della configurazione dell'attuale livello iniziale essenzialmente come punto di accesso e di formazione di inserimento, di minore consistenza. 2. La contrattazione relativa la secondo biennio economico 1996-1997 definira' le modalita' per assicurare il pieno utilizzo delle risorse contrattualmente assegnate alla retribuzione fondamentale ed accessoria in armonia con la progressiva realizzazione dei riassetti interni alla qualifica di cui al comma 1. 3. L'accesso ai livelli differenziati di professionalita' avverra' mediante selezione per titoli professionali riconosciuti dall'Amministrazione e titoli di servizio, affidata ad apposita Commissione costituita con gli stessi criteri previsti per la Commissione di cui all'art. 23 comma 2. 4. I criteri di selezione dovranno essere opportunamente prestabiliti dal C.O.N.I.; tali criteri dovranno prevedere nell'ambito dei requisiti e degli elementi di valutazione per l'attribuzione dei livelli differenziati di professionalita': a) il compimento dei periodi minimi di anzianita' di ruolo nella qualifica di cui all'art. 14, comma 14, del D.P.R. n. 43/90; b) l'ulteriore anzianita' maturata nella qualifica oltre i periodi minimi di cui al punto 1; c) l'assenza di demeriti risultanti dal fascicolo personale del professionista interessato; d) il conseguimento di titoli professionali attinenti alla specifica branca professionale di appartenenza; e) per ciascuna area professionale, tenuto conto delle relative specificita', i titoli di servizio stabiliti dall'Amministrazione con la procedura di cui al commma 5 con particolare riguardo alle esperienze formative maturate. I criteri di cui sopra dovranno realizzare una equilibrata combinazione di titoli professionali e di servizio che garantisca, nell'ambito della valutazione complessiva, una adeguata considerazione dei meriti professionali secondo la specificita' delle singole professioni. Nella valutazione del curriculum professionale dell'interessato saranno considerati, nell'ambito della valutazione dei titoli di servizio, anche i contesti organizzativi di cui l'attivita' e' stata svolta. 5. I criteri di cui al comma 4, prima della definitiva formalizzazione, sono oggetto di informazione a norma dell'art. 7, nonche' oive richiesto dalle OO.SS., di esame a norma dell'art. 8