Art. 39
    Riconversione delle risorse destinate alla progressione economica
per anzianita'
    1. In attuazione di quanto previsto  dall'art.  72  comma  3  del
decreto  legislativo  n.  29,  con  effetto  dalla data di entrata in
vigore  del  presente  contratto,  sono  soppressi  i  meccanismi  di
automatico  incremento  della retribuzione per classi e scatti legati
all'anzianita' individuale. Il valore complessivo in godimento  della
quota  di  retribuzione  derivante dai pregressi aumenti biennali per
classi e scatti, comprensiva dei ratei di aumento  biennale  maturati
alla  data  predetta,  costituisce  la  retribuzione  individuale  di
anzianita'. La  valutazione  economica  di  detti  ratei  di  aumento
biennale  si  effettua  con  riferimento  al  trattamento stipendiale
derivante dall'applicazione dell'art. 5, comma 1, del DL n. 344/1990,
convertito  nella  legge  n.  21/1991,  ed  ai   valori   percentuali
rispettivamente previsti per le classi e per gli scatti.
    2.  La  retribuzione  di  anzianita'  di  cui  al  comma  1 resta
attribuita al singolo dirigente sotto forma di assegno personale  non
riassorbibile  ne  rivalutabile,  utile  ai  fini  dei trattamenti di
previdenza e di quiescenza nonche' della l3a mensilita'. La  frazione
di  classe  o  scatto maturata alla stessa data entra a far parte del
predetto assegno a decorrere dalla data  di  compimento  del  periodo
previsto dalla preesistente normativa per l'attribuzione della classe
o dello scatto.
    3.  All'atto  della  cessazione  del  rapporto  di  lavoro  nelle
fattispecie previste dall'art.  27  la  retribuzione  individuale  di
anzianita'  dei  dirigenti  cessati  viene attribuita al fondo per la
retribuzione di posizione di cui all'art.  43  secondo  le  modalita'
indicate dal successivo comma 4.
    4.  A  decorrere  dall'esercizio  successivo  alla cessazione del
rapporto di lavoro resta attribuito al fondo di cui al comma 3 in via
permanente  l'intero  importo  della  retribuzione   individuale   di
anzianita'  del dirigente cessato, valutato su base annua. Per l'anno
in cui avviene la  cessazione  del  rapporto  viene  accantonato  per
l'utilizzo  nell'esercizio  successivo  un  importo  pari al prodotto
dell'importo mensile in  godimento  dal  dipendente  cessato  per  il
numero  di  mensilita'  residue,  computandosi a tal fine, oltre alla
tredicesima mensilita', le  frazioni  di  mese  residue  superiori  a
quindici giorni.
    5.  In  sede  di  prima  applicazione,  le  somme derivanti dalla
riconversione delle risorse destinate alla progressione economica per
anzianita',  come  regolamentate  dal   presente   articolo   saranno
accantonate  sino  alla  decorrenza della operativita' degli istituti
concernenti la nuova retribuzione accessoria  del  dirigente  di  cui
all'art. 40.