Art. 39
        Costituzione del Fondo per la retribuzione accessoria
    1. E' costituito un Fondo  per  la  retribuzione  accessoria  dei
professionisti,   per  la  corresponsione  di  trattamenti  economici
accessori  correlati  allo  svolgimento   di   funzioni   comportanti
specifiche   responsabilita',   al  livello  e  alla  qualita'  della
prestazione professionale ed ai risultati conseguiti.
    2. Tale Fondo  verra'  reso  operativo  a  valere  sulle  risorse
annualmente precostituite e con le decorrenze stabilite dal contratto
collettivo  relativo  al  secondo biennio economico, nel rispetto dei
principi  stabiliti  dalla  presente  sezione  del  contratto,  parte
economica.
    3.  Le  norme  che regolano i vigenti statuti relativi alle quote
accessorie della retribuzione continuano a produrre  i  loro  effetti
sino  alla  data  di decorrenza della operativita' dei nuovi istituti
economici previsti dal presente articolo, secondo la  disciplina  che
sara'  al  riguardo  stabilita  nell'ambito del contratto relativo al
biennio economico 1996-97.