Art. 39 Costituzione del Fondo per la retribuzione accessoria 1. E' costituito un Fondo per la retribuzione accessoria dei professionisti, per la corresponsione di trattamenti economici accessori correlati allo svolgimento di funzioni comportanti specifiche responsabilita', al livello e alla qualita' della prestazione professionale ed ai risultati conseguiti. 2. Tale Fondo verra' reso operativo a valere sulle risorse annualmente precostituite e con le decorrenze stabilite dal contratto collettivo relativo al secondo biennio economico, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente sezione del contratto, parte economica. 3. Le norme che regolano i vigenti statuti relativi alle quote accessorie della retribuzione continuano a produrre i loro effetti sino alla data di decorrenza della operativita' dei nuovi istituti economici previsti dal presente articolo, secondo la disciplina che sara' al riguardo stabilita nell'ambito del contratto relativo al biennio economico 1996-97.