Art. 4
 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
    1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1994 -  31
dicembre  1997, per la parte normativa ed il periodo 1 gennaio 1994 -
31 dicembre 1995 per la parte economica, salvo particolari decorrenze
specificate nelle sue singole clausole.
    2. Gli effetti giuridici decorrono  dal  giorno  successivo  alla
data  di stipulazione, salva diversa previsione del contratto stesso.
La stipulazione si intende avvenuta al momento  della  sottoscrizione
del   contratto  da  parte  dei  soggetti  negoziali  a  seguito  del
perfezionamento delle procedure di  cui  all'art.  73,  comma  5,  in
riferimento all'art.  51, commi 1 e 2, del D.L.vo n. 29/93.
    3.  L'Ente dara' attuazione agli istituti a contenuto economico e
normativo con carattere vincolato ed automatico entro 30 giorni dalla
data di stipula del presente contratto.
    4. Qualora non ne sia stata data disdetta  da  una  delle  parti,
notificata  con  lettera  raccomandata  almeno tre mesi prima di ogni
singola scadenza,  il  presente  contratto  si  intendera'  rinnovato
tacitamente  di  anno  in  anno. In caso di disdetta, le disposizioni
contrattuali rimangono in vigore fino a quando non  siano  sostituite
dal successivo contratto collettivo.
    5.  Per  evitare  periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme
sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto.  Durante
tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le
parti  negoziali non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad
azioni dirette.
    6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi  dalla
data  di  scadenza  delle parti economiche del presente contratto o a
tre  mesi  dalla  data  di  presentazione   delle   piattaforme,   se
successiva, ai dirigenti del Coni sara' corrisposta una indennita' di
vacanza  pari  al  30%  del tasso di inflazione programmata ed al 50%
dello stesso tasso dopo un periodo di sei mesi.