Art. 4 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto 1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1997, per la parte normativa ed il periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1995 per la parte economica, salvo particolari decorrenze specificate nelle sue singole clausole. 2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salva diversa previsione del contratto stesso. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'art. 73, comma 5, in riferimento all'art. 51, commi 1 e 2, del D.L.vo n. 29/93. 3. L'Ente dara' attuazione agli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico entro 30 giorni dalla data di stipula del presente contratto. 4. Qualora non ne sia stata data disdetta da una delle parti, notificata con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza, il presente contratto si intendera' rinnovato tacitamente di anno in anno. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. 5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni dirette. 6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza delle parti economiche del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dirigenti del Coni sara' corrisposta una indennita' di vacanza pari al 30% del tasso di inflazione programmata ed al 50% dello stesso tasso dopo un periodo di sei mesi.