Art. 4 Obiettivi e strumenti 1. L'Ente e le OO.SS. rappresentative dei professionisti convergono pienamente sugli obiettivi di efficienza e di modernizzazione dell'Ente. 2. Il sistema di relazioni sindacali definito nel presente titolo intende valorizzare, anche nella chiarezza delle procedure, i momenti di confronto non negoziali, espressione dei diritti di informazione, di consultazione e di partecipazione riconosciuti alle OO.SS. rappresentative dei professionisti, nel rispetto delle prerogative specifiche della funzione professionale e nell'ottica di una consapevole assunzione di ruolo da parte dei singoli professionisti . 3. In coerenza con le linee indicate nei commi 1 e 2, le relazioni sindacali dei professionisti si articolano nei seguenti modelli relazionali: a) contrattazione collettiva: si svolge a livello nazionale per le materie previste all'art. 6, lettera a, ed a livello di contrattazione decentrata con i tempi, le modalita' e le materie di cui al punto b) dello stesso articolo; b) esame: si svolge sulle materie per le quali la legge ed il presente contratto collettivo lo prevedono, previa informazione ai soggetti sindacali di cui all'articolo 8; c) consultazione: si svolge sulle materie per le quali apposite disposizioni normative ovvero il presente contratto la prevedono. In tali casi l'Ente, previa adeguata informazione, acquisisce il parere delle OO.SS.; d) informazione: viene fornita dall'Ente alle OO.SS. secondo criteri di trasparenza e compiutezza, al fine di rendere costruttivo iI confronto tra le parti; e) procedure di conciliazione e mediazione dei conflitti e di risoluzione delle controversie interpretative: sono finalizzate al raffreddamento dei conflitti e si svolgono secondo le modalita' di cui all'art. 12.