Art. 4
                        Obiettivi e strumenti
    1.  L'Ente  e  le  OO.SS.  rappresentative   dei   professionisti
convergono   pienamente   sugli   obiettivi   di   efficienza   e  di
modernizzazione dell'Ente.
    2. Il sistema di relazioni sindacali definito nel presente titolo
intende valorizzare, anche nella chiarezza delle procedure, i momenti
di confronto non negoziali, espressione dei diritti di  informazione,
di   consultazione  e  di  partecipazione  riconosciuti  alle  OO.SS.
rappresentative dei professionisti, nel  rispetto  delle  prerogative
specifiche   della   funzione  professionale  e  nell'ottica  di  una
consapevole assunzione di ruolo da parte dei singoli professionisti .
    3. In coerenza con  le  linee  indicate  nei  commi  1  e  2,  le
relazioni  sindacali  dei  professionisti  si articolano nei seguenti
modelli relazionali:
    a) contrattazione collettiva: si svolge a livello  nazionale  per
le   materie  previste  all'art.  6,  lettera  a,  ed  a  livello  di
contrattazione decentrata con i tempi, le modalita' e le  materie  di
cui al punto b) dello stesso articolo;
    b)  esame:  si  svolge  sulle materie per le quali la legge ed il
presente contratto collettivo lo prevedono,  previa  informazione  ai
soggetti sindacali di cui all'articolo 8;
    c)  consultazione:  si svolge sulle materie per le quali apposite
disposizioni normative ovvero il presente contratto la prevedono.  In
tali  casi l'Ente, previa adeguata informazione, acquisisce il parere
delle OO.SS.;
    d) informazione: viene  fornita  dall'Ente  alle  OO.SS.  secondo
criteri  di trasparenza e compiutezza, al fine di rendere costruttivo
iI confronto tra le parti;
    e) procedure di conciliazione e mediazione  dei  conflitti  e  di
risoluzione  delle  controversie  interpretative: sono finalizzate al
raffreddamento dei conflitti e si svolgono secondo  le  modalita'  di
cui all'art. 12.