Art. 40 Retribuzione di posizione e di risultato 1. Le componenti accessorie della retribuzione del dirigente si articolano in linea con i principi stabiliti dal decreto legislativo n. 29, nella "retribuzione di posizione", finalizzata ad attribuire a ciascun dirigente un trattamento economico correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilita', e nella "retribuzione di risultato", diretta ad apprezzare l'impegno realizzativo e la qualita' della prestazione di ciascun dirigente. 2. La retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato sono attribuite a valere sulle disponibilita' del fondo annualmente precostituito. La somma delle erogazioni non puo' eccedere dette disponibilita'. 3. Le norme che regolano i vigenti istituti relativi alle quote accessorie della retribuzione continuano a produrre i loro effetti sino alla data di decorrenza della operativita' dei nuovi istituti economici previsti dal comma 1 e secondo la disciplina che sara' al riguardo stabilita nell'ambito del contratto relativo al biennio economico 1996 - 97. 4. La contrattazione relativa al biennio economico 1996-97 definira' le modalita' per assicurare il pieno utilizzo delle risorse contrattualmente assegnate alla retribuzione accessoria nelle sue varie articolazioni. 5. I criteri per la gestione della retribuzione accessoria sono disciplinati dagli articoli che seguono. 6. Ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 138 restano fermi, con i relativi criteri di finanziamento e di funzionamento, gli obiettivi indicati dall'art. 1, comma 11 per l'erogazione dei compensi incentivanti la produttivita' subordinata alla realizzazione di progetti speciali. 7. Nell'ambito dell'autonomia del dirigente, in presenza di un'attivita' suppletiva rispetto agli obiettivi originariamente prefissati, il Segretario Generale riconosce detta attivita' con le modalita' di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 138/92.