Art. 40
              Retribuzione di posizione e di risultato
    1. Le componenti accessorie della retribuzione del  dirigente  si
articolano  in linea con i principi stabiliti dal decreto legislativo
n. 29, nella "retribuzione di posizione", finalizzata ad attribuire a
ciascun dirigente un trattamento economico  correlato  alle  funzioni
attribuite ed alle connesse responsabilita', e nella "retribuzione di
risultato",   diretta  ad  apprezzare  l'impegno  realizzativo  e  la
qualita' della prestazione di ciascun dirigente.
    2. La retribuzione di posizione e la  retribuzione  di  risultato
sono  attribuite  a valere sulle disponibilita' del fondo annualmente
precostituito. La somma delle  erogazioni  non  puo'  eccedere  dette
disponibilita'.
    3.  Le  norme che regolano i vigenti istituti relativi alle quote
accessorie della retribuzione continuano a produrre  i  loro  effetti
sino  alla  data  di decorrenza della operativita' dei nuovi istituti
economici previsti dal comma 1 e secondo la disciplina che  sara'  al
riguardo  stabilita  nell'ambito  del  contratto  relativo al biennio
economico 1996 - 97.
    4.  La  contrattazione  relativa  al  biennio  economico  1996-97
definira' le modalita' per assicurare il pieno utilizzo delle risorse
contrattualmente  assegnate  alla  retribuzione  accessoria nelle sue
varie articolazioni.
    5. I criteri per la gestione della retribuzione  accessoria  sono
disciplinati dagli articoli che seguono.
    6. Ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 138 restano fermi, con
i relativi criteri di finanziamento e di funzionamento, gli obiettivi
indicati   dall'art.  1,  comma  11  per  l'erogazione  dei  compensi
incentivanti  la  produttivita'  subordinata  alla  realizzazione  di
progetti speciali.
    7.  Nell'ambito  dell'autonomia  del  dirigente,  in  presenza di
un'attivita'  suppletiva  rispetto  agli  obiettivi   originariamente
prefissati,  il  Segretario Generale riconosce detta attivita' con le
modalita' di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 138/92.