Art.40 Finanziamento del Fondo per la retribuzione accessoria 1. Il finanziamento del Fondo di cui all'art. 39 per la retribuzione di risultato dei professionisti sara' disciplinato dal contratto relativo al biennio economico 1996-97, mediante l'utilizzo: a) delle somme di cui all'art. 12, comma 2, del Dpr 13 gennaio 1990, n. 43, relative al personale della decima qualifica funzionale, con riferimento all'esercizio precedente alla decorrenza del contratto relativo alla fase negoziale relativa al biennio economico 1996-97, nonche' delle ulteriori somme che saranno all'uopo definite in sede di contrattazione collettiva nazionale a partire dalla predetta fase negoziale; b) delle disponibilita' annualmente derivanti, secondo quanto previsto dall'art. 37 dalla riconversione delle risorse destinate alla progressione economica per anzianita'; c) dell'importo corrispondente all'ammontare delle maggiorazioni retributive per incarichi di coordinamento erogate a norma dell'art. 29 del Dpr 26 maggio 1976, n. 411 alla data dell'anno base di riferimento relativa al biennio economico 1996-97; d) dell'importo corrispondente all'ammontare delle indennita' corrisposte ai professionisti del ramo legale appartenenti alla decima qualifica funzionale a norma dell'art. 14, comma 17 del Dpr 13 gennaio 1990, n. 43; e) degli incrementi che saranno all'uopo stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale a partire dalla fase negoziale relativa al biennio economico 1996-97. 2. Ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 138 restano fermi, con i relativi criteri di finanziamento e di funzionamento, gli obiettivi indicati dall'art. 1, comma 11 per l'erogazione dei compensi incentivanti la produttivita' subordinata alla realizzazione di progetti speciali. 3 Nell'ambito dell'autonomia del professionista, in presenza di un'attivita' suppletiva rispetto agli obiettivi originariamente prefissati, il Segretario Generale riconosce detta attivita' con le modalita' di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 138/92.