Art.40
       Finanziamento del Fondo per la retribuzione accessoria
    1.  Il  finanziamento  del  Fondo  di  cui  all'art.  39  per  la
retribuzione  di  risultato dei professionisti sara' disciplinato dal
contratto relativo al biennio economico 1996-97, mediante l'utilizzo:
    a) delle somme di cui all'art. 12, comma 2, del  Dpr  13  gennaio
1990, n. 43, relative al personale della decima qualifica funzionale,
con   riferimento   all'esercizio   precedente  alla  decorrenza  del
contratto relativo alla fase negoziale relativa al biennio  economico
1996-97,  nonche' delle ulteriori somme che saranno all'uopo definite
in sede  di  contrattazione  collettiva  nazionale  a  partire  dalla
predetta fase negoziale;
    b)  delle  disponibilita'  annualmente  derivanti, secondo quanto
previsto dall'art. 37 dalla  riconversione  delle  risorse  destinate
alla progressione economica per anzianita';
    c)  dell'importo corrispondente all'ammontare delle maggiorazioni
retributive per incarichi di coordinamento erogate a norma  dell'art.
29  del  Dpr  26  maggio  1976,  n.  411  alla data dell'anno base di
riferimento relativa al biennio economico 1996-97;
    d) dell'importo  corrispondente  all'ammontare  delle  indennita'
corrisposte  ai  professionisti  del  ramo  legale  appartenenti alla
decima qualifica funzionale a norma dell'art. 14, comma 17 del Dpr 13
gennaio 1990, n. 43;
    e) degli incrementi che saranno all'uopo  stabiliti  in  sede  di
contrattazione  collettiva  nazionale  a partire dalla fase negoziale
relativa al biennio economico 1996-97.
    2. Ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 138 restano fermi, con
i relativi criteri di finanziamento e di funzionamento, gli obiettivi
indicati  dall'art.  1,  comma  11  per  l'erogazione  dei   compensi
incentivanti  la  produttivita'  subordinata  alla  realizzazione  di
progetti speciali.
    3 Nell'ambito dell'autonomia del professionista, in  presenza  di
un'attivita'   suppletiva  rispetto  agli  obiettivi  originariamente
prefissati, il Segretario Generale riconosce detta attivita'  con  le
modalita' di cui all'art.  2, comma 3, della legge n. 138/92.