Art. 41
       Costituzione del fondo per la retribuzione di posizione
                      e relativo finanziamento
    1. La costituzione del fondo per la.retribuzione di posizione del
dirigente  sara'  disciplinata  dal  contratto  relativo  al  biennio
economico   1996-97;  il  relativo  finanziamento  avverra'  mediante
l'utilizzo:
    a) delle risorse annualmente disponibili dalla  soppressione  dei
meccanismi  di  automatico adeguamento delle retribuzioni per effetto
dell'anzianita', quantificate secondo le modalita' indicate dall'art.
39;
    b) della quota  degli  importi  corrispondenti  ai  compensi  per
lavoro  straordinario  stanziati  ai sensi del D.P.C.M. n.  211441/94
per il personale dirigente per l'anno base di riferimento,  decurtata
della  quota  complessivamente  ulitizzata  per  le  finalita' di cui
all'art. 36, comma 4, punto 2), come disposto dall'art. 37, comma 2;
    c) di una quota concordata in sede di  contrattazione  collettiva
nazionale  relativa  al  biennio  economico  1996- 97, dell'ammontare
complessivo delle indennita' di funzione di  cui  all'art.  13  della
legge   9   marzo   1989  n.  88  destinate  al  personale  dirigente
disciplinato dalla presente sezione di contratto;
    d) degli incrementi che saranno all'uopo stabiliti nella medesima
sede contrattuale.