Art. 41 Costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e relativo finanziamento 1. La costituzione del fondo per la.retribuzione di posizione del dirigente sara' disciplinata dal contratto relativo al biennio economico 1996-97; il relativo finanziamento avverra' mediante l'utilizzo: a) delle risorse annualmente disponibili dalla soppressione dei meccanismi di automatico adeguamento delle retribuzioni per effetto dell'anzianita', quantificate secondo le modalita' indicate dall'art. 39; b) della quota degli importi corrispondenti ai compensi per lavoro straordinario stanziati ai sensi del D.P.C.M. n. 211441/94 per il personale dirigente per l'anno base di riferimento, decurtata della quota complessivamente ulitizzata per le finalita' di cui all'art. 36, comma 4, punto 2), come disposto dall'art. 37, comma 2; c) di una quota concordata in sede di contrattazione collettiva nazionale relativa al biennio economico 1996- 97, dell'ammontare complessivo delle indennita' di funzione di cui all'art. 13 della legge 9 marzo 1989 n. 88 destinate al personale dirigente disciplinato dalla presente sezione di contratto; d) degli incrementi che saranno all'uopo stabiliti nella medesima sede contrattuale.