Art. 41
          Utilizzo del Fondo per la retribuzione accessoria
    1.  Le  disponibilita'  del  Fondo  di  cui  all'art.   39   sono
finalizzate,  secondo  le  modalita'  e  le misure concordate in sede
contrattuale:
    a)  all'attribuzione  di  una  indennita'  di  coordinamento   ai
professionisti cui siano stati conferiti eventuali incarichi ai sensi
dell'art.  23;  tale  indennita'  verra'  disciplinata  dal contratto
relativo al biennio economico 1996-97, e non potra' comunque superare
la misura del 10% dello stipendio tabellare annuo lordo in godimento;
    b) all'erogazione di compensi, anche sotto forma di indennita':
    - diretti a fornire, con cadenza periodica predeterminata in sede
di contrattazione decentrata, un riconoscimento economico a carattere
permanente legato all'arricchimento professionale, assicurato per  le
generalita'  dei  professionisti  mediante l'approfondimento di norme
tecniche nazionali e internazionali. La misura di detto  compenso  e'
stabilita, nei limiti della disponibilita' complessiva del Fondo, con
la predetta contrattazione decentrata;
    -  connessi  a  incarichi derivanti da specifiche disposizioni di
legge;
    -  per  la  corresponsione  ai  professionisti  dell'area  legale
dell'indennita'  annua  prevista  dall'art.  14, comma 17, del DPR 13
gennaio 1990,  n.  43,  che  resta  confermata  per  una  misura  non
inferiore a quella attualmente in godimento;
    c)  all'erogazione  di  compensi  legati  al raggiungimento degli
obiettivi  programmati  dall'ente  e   al   valore   quantitativo   e
qualitativo  delle  prestazioni  individuali  secondo quanto previsto
dall'art. 42.
    2. Nell'utilizzo del fondo sara' data priorita'  ai  compensi  di
cui  al  comma  1, lett. b), primo alinea, avuto riguardo, nei limiti
delle disponibilita' del fondo medesimo, all'ammontare attuale  delle
maggiorazioni.