Art. 41 Utilizzo del Fondo per la retribuzione accessoria 1. Le disponibilita' del Fondo di cui all'art. 39 sono finalizzate, secondo le modalita' e le misure concordate in sede contrattuale: a) all'attribuzione di una indennita' di coordinamento ai professionisti cui siano stati conferiti eventuali incarichi ai sensi dell'art. 23; tale indennita' verra' disciplinata dal contratto relativo al biennio economico 1996-97, e non potra' comunque superare la misura del 10% dello stipendio tabellare annuo lordo in godimento; b) all'erogazione di compensi, anche sotto forma di indennita': - diretti a fornire, con cadenza periodica predeterminata in sede di contrattazione decentrata, un riconoscimento economico a carattere permanente legato all'arricchimento professionale, assicurato per le generalita' dei professionisti mediante l'approfondimento di norme tecniche nazionali e internazionali. La misura di detto compenso e' stabilita, nei limiti della disponibilita' complessiva del Fondo, con la predetta contrattazione decentrata; - connessi a incarichi derivanti da specifiche disposizioni di legge; - per la corresponsione ai professionisti dell'area legale dell'indennita' annua prevista dall'art. 14, comma 17, del DPR 13 gennaio 1990, n. 43, che resta confermata per una misura non inferiore a quella attualmente in godimento; c) all'erogazione di compensi legati al raggiungimento degli obiettivi programmati dall'ente e al valore quantitativo e qualitativo delle prestazioni individuali secondo quanto previsto dall'art. 42. 2. Nell'utilizzo del fondo sara' data priorita' ai compensi di cui al comma 1, lett. b), primo alinea, avuto riguardo, nei limiti delle disponibilita' del fondo medesimo, all'ammontare attuale delle maggiorazioni.