Art. 42
       Costituzione del fondo per la retribuzione di risultato
                      e relativo finanziamento
    1. La costituzione del fondo per la retribuzione di risultato del
dirigente  sara'  disciplinata  dal  contratto  relativo  al  biennio
economico   1996-97;  il  relativo  finanziamento  avverra'  mediante
l'utilizzo:
    a) degli incrementi che saranno all'uopo  stabiliti  in  sede  di
contrattazione  collettiva  nazionale  a partire dalla fase negoziale
relativa al biennio economico 1996-97;
    b) della quota residua dell'ammontare dell'indennita' di funzione
di cui al precedente art. 41 comma 1, lettera  c),  determinata  come
ivi previsto.