Art. 42 Costituzione del fondo per la retribuzione di risultato e relativo finanziamento 1. La costituzione del fondo per la retribuzione di risultato del dirigente sara' disciplinata dal contratto relativo al biennio economico 1996-97; il relativo finanziamento avverra' mediante l'utilizzo: a) degli incrementi che saranno all'uopo stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale a partire dalla fase negoziale relativa al biennio economico 1996-97; b) della quota residua dell'ammontare dell'indennita' di funzione di cui al precedente art. 41 comma 1, lettera c), determinata come ivi previsto.