Art. 42
                      Retribuzione di risultato
    1. Le disponibilita' del Fondo  per  la  retribuzione  accessoria
destinate  alla finalita' di cui all'art. 41, comma 1, lett. c), sono
attribuite ai  professionisti  delle  singole  branche  professionali
sulla  base  della  verifica  del grado di realizzazione di obiettivi
predeterminati dall'amministrazione nell'ambito di piani e  programmi
di  attivita'  che  comunque  comportino la partecipazione attiva dei
professionisti stessi, nel rispetto dei criteri generali definiti  in
sede di contrattazione decentrata a norma dell'art. 5, comma 2.