Art. 42 Retribuzione di risultato 1. Le disponibilita' del Fondo per la retribuzione accessoria destinate alla finalita' di cui all'art. 41, comma 1, lett. c), sono attribuite ai professionisti delle singole branche professionali sulla base della verifica del grado di realizzazione di obiettivi predeterminati dall'amministrazione nell'ambito di piani e programmi di attivita' che comunque comportino la partecipazione attiva dei professionisti stessi, nel rispetto dei criteri generali definiti in sede di contrattazione decentrata a norma dell'art. 5, comma 2.