Art. 43
       Retribuzione di posizione e graduazione delle funzioni
    1. Il fondo di cui all'art. 41 verra'  reso  operativo  a  valere
sulle   risorse  e  con  le  decorrenze  definite  con  il  contratto
collettivo relativo al secondo biennio economico,  nel  rispetto  dei
principi  stabiliti  dalla  presente  sezione  del  contratto,  parte
economica.
    2. La  retribuzione  di  posizione  e'  graduata  sulla  base  di
differenti  posizioni  funzionali  e  di responsabilita', affidate al
dirigente  o   di   particolare   professionalita'   richiesta   come
specificato nelle fasce di cui al successivo art. 44.
    3.  La  retribuzione  di posizione in relazione alle funzioni e/o
compiti assegnati e' attribuita, su proposta del Segretario Generale,
dalla Giunta Esecutiva, ed e' suscettibile di variazione e ha  durata
correlata  all'incarico  assegnato  al  dirigente  fino  ad eventuale
revoca.
    4. La collocazione  del  dirigente  in  una  posizione  inferiore
rispetto  a  quella  ricoperta, oltre che nell'ambito del processo di
valutazione di cui all'art. 25, puo'  essere  disposta  per  esigenze
funzionali  ed organizzative con provvedimento motivato, riconoscendo
comunque al dirigente, per un anno, dall'inizio del nuovo incarico la
retribuzione di posizione di provenienza.
    5. Nel caso in  cui  una  modifica  all'ordinamento  dei  servizi
comporti  che  la struttura cui il Dirigente e' titolare sia posta in
una  posizione  inferiore,  lo  stesso  conserva  per  un   anno   la
retribuzione in godimento al momento della modifica.