Art. 43 Retribuzione di posizione e graduazione delle funzioni 1. Il fondo di cui all'art. 41 verra' reso operativo a valere sulle risorse e con le decorrenze definite con il contratto collettivo relativo al secondo biennio economico, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente sezione del contratto, parte economica. 2. La retribuzione di posizione e' graduata sulla base di differenti posizioni funzionali e di responsabilita', affidate al dirigente o di particolare professionalita' richiesta come specificato nelle fasce di cui al successivo art. 44. 3. La retribuzione di posizione in relazione alle funzioni e/o compiti assegnati e' attribuita, su proposta del Segretario Generale, dalla Giunta Esecutiva, ed e' suscettibile di variazione e ha durata correlata all'incarico assegnato al dirigente fino ad eventuale revoca. 4. La collocazione del dirigente in una posizione inferiore rispetto a quella ricoperta, oltre che nell'ambito del processo di valutazione di cui all'art. 25, puo' essere disposta per esigenze funzionali ed organizzative con provvedimento motivato, riconoscendo comunque al dirigente, per un anno, dall'inizio del nuovo incarico la retribuzione di posizione di provenienza. 5. Nel caso in cui una modifica all'ordinamento dei servizi comporti che la struttura cui il Dirigente e' titolare sia posta in una posizione inferiore, lo stesso conserva per un anno la retribuzione in godimento al momento della modifica.