Art. 44
                      Retribuzione di posizione
    1. La retribuzione di posizione  e'  definita  nei  limiti  delle
disponibilita'  del  Fondo  di  cui  all'art. 41, correlatamente alla
valutazione dei sottoindicati principi:
    a) posizioni dirigenziali connotate da responsabilita' riferite:
    -  alla  gestione  di  strutture  di  elevata  complessita'   e/o
implicanti  il  coordinamento  di  distinte  e complesse tipologie di
servizi ed interventi;
    - all'impostazione e/o realizzazione di programmi  e/o  politiche
istituzionali di particolare rilievo per settori di intervento;
    -  all'impostazione  e/o  gestione  di processi di innovazione di
alta complessita' e valenza organizzativa, anche nell'ambito di forme
di organizzazione  per  progetti,  o  a  studi  e  ricerche  di  pari
complessita'.
    b) posizioni dirigenziali che comportano:
    -  ampia  autonomia gestionale per il raggiungimento di obiettivi
predeterminati dall'ente a livello centrale;
    -  la  responsabilita'   del   funzionamento   di   strutture   e
dell'ottimale  impiego  di  importanti  risorse  umane,  economiche e
strumentali;
    - incarichi  di  studio,  ispettivi  o  ricerca  di  particolare;
interesse o rilevanza;
    - incarichi equipollenti;
    c)  posizioni  dirigenziali  riferite  alla  conduzioni di unita'
organizzative o  alla  responsabilita'  di  specifici  progetti  o  a
prestazioni  di  supporto specialistico nell'ambito di strutture o ad
incarichi di studio, ispettivi o ricerca.
    2. La graduazione di cui al comma  precedente  deve  tener  conto
comunque dei seguenti indicatori oggettivi:
    a) grado di rilevanza nell'ambito del sistema organizzativo e sul
versante  economico  sociale  delle  competenze e responsabilita' che
connotano la posizione;
    b) grado di criticita' delle funzioni, sia  rispetto  al  sistema
organizzativo  in  cui  esse  si collocano, sia, per le articolazioni
territoriali, alle caratteristiche socio- economiche  delle  aree  di
intervento;
    c) entita' delle risorse umane e tecnico strumentali assegnate;
    d) livello di rischio e di disagio connesso alla posizione.
    3.  Il  contratto  relativo  al  biennio  economico  1996  - 1997
definira' il valore minimo della retribuzione di posizione.