Art. 44 Retribuzione di posizione 1. La retribuzione di posizione e' definita nei limiti delle disponibilita' del Fondo di cui all'art. 41, correlatamente alla valutazione dei sottoindicati principi: a) posizioni dirigenziali connotate da responsabilita' riferite: - alla gestione di strutture di elevata complessita' e/o implicanti il coordinamento di distinte e complesse tipologie di servizi ed interventi; - all'impostazione e/o realizzazione di programmi e/o politiche istituzionali di particolare rilievo per settori di intervento; - all'impostazione e/o gestione di processi di innovazione di alta complessita' e valenza organizzativa, anche nell'ambito di forme di organizzazione per progetti, o a studi e ricerche di pari complessita'. b) posizioni dirigenziali che comportano: - ampia autonomia gestionale per il raggiungimento di obiettivi predeterminati dall'ente a livello centrale; - la responsabilita' del funzionamento di strutture e dell'ottimale impiego di importanti risorse umane, economiche e strumentali; - incarichi di studio, ispettivi o ricerca di particolare; interesse o rilevanza; - incarichi equipollenti; c) posizioni dirigenziali riferite alla conduzioni di unita' organizzative o alla responsabilita' di specifici progetti o a prestazioni di supporto specialistico nell'ambito di strutture o ad incarichi di studio, ispettivi o ricerca. 2. La graduazione di cui al comma precedente deve tener conto comunque dei seguenti indicatori oggettivi: a) grado di rilevanza nell'ambito del sistema organizzativo e sul versante economico sociale delle competenze e responsabilita' che connotano la posizione; b) grado di criticita' delle funzioni, sia rispetto al sistema organizzativo in cui esse si collocano, sia, per le articolazioni territoriali, alle caratteristiche socio- economiche delle aree di intervento; c) entita' delle risorse umane e tecnico strumentali assegnate; d) livello di rischio e di disagio connesso alla posizione. 3. Il contratto relativo al biennio economico 1996 - 1997 definira' il valore minimo della retribuzione di posizione.