Art. 44
       Disposizioni comuni con il restante personale dell'Ente
    1. Per il personale professionista dell'Ente vengono applicati  e
gestiti in comune con il restante personale gli istituti previsti dal
1  Contratto  Collettivo  nazionale  dei  dipendenti  Coni per quanto
concerne:
    -  il  fondo  di  previdenza   nonche'   l'eventuale   attuazione
dell'istituto della previdenza complementare;
    -  interventi di natura assistenziale riguardanti l'assicurazione
sanitaria integrativa, premi di merito, rischio di premorienza, borse
di studio, sussidi, centri estivi e vacanze di studio all'estero;
    - acconto sul trattamento di quiescenza di  cui  all'articolo  63
del 1 CCNL dei dipendenti del CONI;
    -   copertura   assicurativa  in  occasione  di  missioni  o  per
adempimenti di servizio fuori  dall'ufficio,  del  proprio  mezzo  di
trasporto,   limitatamente   al  tempo  strettamente  necessario  per
l'esecuzione delle prestazioni di servizio.