Art. 44 Disposizioni comuni con il restante personale dell'Ente 1. Per il personale professionista dell'Ente vengono applicati e gestiti in comune con il restante personale gli istituti previsti dal 1 Contratto Collettivo nazionale dei dipendenti Coni per quanto concerne: - il fondo di previdenza nonche' l'eventuale attuazione dell'istituto della previdenza complementare; - interventi di natura assistenziale riguardanti l'assicurazione sanitaria integrativa, premi di merito, rischio di premorienza, borse di studio, sussidi, centri estivi e vacanze di studio all'estero; - acconto sul trattamento di quiescenza di cui all'articolo 63 del 1 CCNL dei dipendenti del CONI; - copertura assicurativa in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.