Art. 45 Clausola di salvaguardia 1. Qualora l'importo dell'indennita' di funzione di cui all'art. 13 della legge n. 88/89 in godimento alla data di stipula del presente contratto, che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione, risulti superiore alla retribuzione di posizione di nuova attribuzione, il dirigente conserva la relativa differenza, denominata valore differenziale di posizione. 2. L'attribuzione al dirigente del valore differenziale di posizione di cui al comma precedente e' finanziata dal fondo per la retribuzione di posizione con priorita' rispetto a tutte le altre modalita' di utilizzo. 3. Il valore differenziale di posizione resta acquisito ad personam ed e' riassorbito fino a concorrenza unicamente per effetto della attribuzione di incarichi comportanti una retribuzione di posizione piu' elevata ovvero della rideterminazione, da parte dell'Ente, del valore della posizione rivestita. 4. In relazione alla riconfigurazione del compenso incentivante ex legge n. 79/84, per effetto di quanto stabilito dall'art. 37, comma 3, detto compenso non concorre alla determinazione del valore differenziale di posizione di cui al comma 1.