Art. 45
                      Clausola di salvaguardia
    1. Qualora l'importo dell'indennita' di funzione di cui  all'art.
13  della  legge  n.  88/89  in  godimento  alla  data di stipula del
presente  contratto,  che  si  intende  avvenuta  al  momento   della
sottoscrizione,  risulti  superiore alla retribuzione di posizione di
nuova attribuzione, il dirigente  conserva  la  relativa  differenza,
denominata valore differenziale di posizione.
    2.  L'attribuzione  al  dirigente  del  valore  differenziale  di
posizione di cui al comma precedente e' finanziata dal fondo  per  la
retribuzione  di  posizione  con  priorita' rispetto a tutte le altre
modalita' di utilizzo.
    3. Il  valore  differenziale  di  posizione  resta  acquisito  ad
personam  ed e' riassorbito fino a concorrenza unicamente per effetto
della attribuzione  di  incarichi  comportanti  una  retribuzione  di
posizione  piu'  elevata  ovvero  della  rideterminazione,  da  parte
dell'Ente, del valore della posizione rivestita.
    4. In relazione alla riconfigurazione del  compenso  incentivante
ex  legge  n.  79/84,  per  effetto di quanto stabilito dall'art. 37,
comma 3, detto compenso non concorre alla determinazione  del  valore
differenziale di posizione di cui al comma 1.