Art. 46 Retribuzione di risultato 1. Il fondo di cui all'art. 42 verra' reso operativo a valere sulle risorse e con le decorrenze definite con il contratto collettivo relativo al secondo biennio economico, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente sezione del contratto, parte economica. 2. L'Ente attribuisce la retribuzione di risultato ai dirigenti utilizzando le risorse di cui al comma 1, nell'ambito del piu' ampio processo di valutazione di cui all'art. 25 secondo le seguenti caratteristiche delle metodologie valutative, collegate alle tre differenti posizioni dirigenziali: a) capacita' dimostrata di gestire il proprio tempo di lavoro facendo fronte, con flessibilita', alle esigenze del servizio e contemperando i diversi impegni; b) grado di conseguimento degli obiettivi assegnati; c) capacita' dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole alla produttivita', attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro nonche' mediante la gestione degli istituti previsti dal contratto di lavoro, d) capacita' di rispettare e far rispettare le regole ed i vincoli dell'organizzazione senza indurre formalismi e burocratismi e promuovendo la qualita' nei servizi; e) capacita' dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali, i conseguenti processi formativi e la selezione del personale; f) capacita' dimostrata nell'assolvere attivita' di controllo, connesse alle funzioni affidate, con particolare attenzione agli aspetti propri del controllo di gestione; g) qualita' dell'apporto personale specifico; h) contributo all'integrazione tra diversi uffici e servizi ed all'adattamento al contesto di intervento, anche in relazione alla gestione di crisi, emergenze, cambiamenti di modalita' operative. 3. Le valutazioni del "Nucleo di valutazione" saranno oggetto di informativa alle OO.SS.