Art. 49
       Disposizioni comuni con il restante personale dell'Ente
    1. Per il  personale  dirigente  dell'Ente  vengono  applicati  e
gestiti in comune con il restante personale gli istituti previsti dal
1  Contratto  Collettivo  nazionale  dei  dipendenti  Coni per quanto
concerne:
    -  il  fondo  di  previdenza   nonche'   l'eventuale   attuazione
dell'istituto della previdenza complementare;
    -  interventi di natura assistenziale riguardanti l'assicurazione
sanitaria integrativa,  rischio  di  premorienza,  borse  di  studio,
sussidi, centri estivi e vacanze di studio all'estero;
    -  acconto  sul  trattamento di quiescenza di cui all'articolo 63
del 1 CCNL dei dipendenti del CONI;
    -  copertura  assicurativa  in  occasione  di  missioni   o   per
adempimenti  di  servizio  fuori  dall'ufficio,  del proprio mezzo di
trasporto,  limitatamente  al  tempo  strettamente   necessario   per
l'esecuzione delle prestazioni di servizio.