Art. 5
                      Livelli di contrattazione
    1. Il sistema di contrattazione collettiva e' strutturato su  due
livelli:
    a) il contratto collettivo nazionale di lavoro;
    b) la contrattazione decentrata.
    2.  Le  materie oggetto della contrattazione decentrata che viene
effettuata unicamente a livello centrale, sono quelle alle  quali  fa
rinvio il Contratto collettivo nazionale di lavoro e cioe':
    -  linee  di  indirizzo generale per l'attivita' di formazione ed
aggiornamento dei professionisti;
    - criteri generali sui tempi e modalita'  di  applicazione  delle
norme  relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza
e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al DLvo n. 626/94
e  nei  limiti  stabiliti  dall'eventuale  accordo  quadro   relativo
all'attuazione dello stesso decreto;
    -  pari  opportunita',  anche  per  le  finalita'  della legge n.
125/91;
    - criteri per i processi di riqualificazione  dei  servizi  sulla
qualita'   del  lavoro  e  sulla  professionalita'  conseguenti  alle
innovazioni tecnologiche ed organizzative;
    - criteri per la gestione di iniziative socio assistenziali;
    - criteri generali per l'attuazione della disciplina  concernente
la   retribuzione   direttamente   collegata   ai  risultati  e  alla
realizzazione di specifici progetti;
    - criteri generali per la definizione degli  standards  formativi
e/o  di  aggiornamento  professionale ai fini dell'attribuzione della
quota  di   retribuzione   accessoria   collegata   all'arricchimento
professionale.
    3.  La  contrattazione  decentrata  si  attua entro trenta giorni
dalla stipulazione  dell'accordo  che  si  intende  avvenuto  con  la
sottoscrizione delle delegazioni di cui all'art. 6 lettera b).
    4.  I  contratti  decentrati  devono  contenere apposite clausole
circa i tempi, le modalita' e le procedure  di  verifica  della  loro
attuazione.  Conservano la loro efficacia sirro alla stipulazione dei
successivi contratti.