Art. 5 Livelli di contrattazione 1. Il sistema di contrattazione collettiva e' strutturato su due livelli: a) il contratto collettivo nazionale di lavoro; b) la contrattazione decentrata. 2. Le materie oggetto della contrattazione decentrata che viene effettuata unicamente a livello centrale, sono quelle alle quali fa rinvio il Contratto collettivo nazionale di lavoro e cioe': - linee di indirizzo generale per l'attivita' di formazione ed aggiornamento dei professionisti; - criteri generali sui tempi e modalita' di applicazione delle norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al DLvo n. 626/94 e nei limiti stabiliti dall'eventuale accordo quadro relativo all'attuazione dello stesso decreto; - pari opportunita', anche per le finalita' della legge n. 125/91; - criteri per i processi di riqualificazione dei servizi sulla qualita' del lavoro e sulla professionalita' conseguenti alle innovazioni tecnologiche ed organizzative; - criteri per la gestione di iniziative socio assistenziali; - criteri generali per l'attuazione della disciplina concernente la retribuzione direttamente collegata ai risultati e alla realizzazione di specifici progetti; - criteri generali per la definizione degli standards formativi e/o di aggiornamento professionale ai fini dell'attribuzione della quota di retribuzione accessoria collegata all'arricchimento professionale. 3. La contrattazione decentrata si attua entro trenta giorni dalla stipulazione dell'accordo che si intende avvenuto con la sottoscrizione delle delegazioni di cui all'art. 6 lettera b). 4. I contratti decentrati devono contenere apposite clausole circa i tempi, le modalita' e le procedure di verifica della loro attuazione. Conservano la loro efficacia sirro alla stipulazione dei successivi contratti.