Art. 6 Livelli di contrattazione 1. Il sistema di contrattazione collettiva e' strutturata su due livelli: a) il contratto collettivo nazionale di lavoro; b) la contrattazione decentrata. 2. Le materie oggetto della contrattazione decentrata che viene effettuata unicamente a livello centrale sono quelle alle quali fa rinvio il Contratto collettivo nazionale di lavoro cioe': - linee di indirizzo generale, per l'attivita' di formazione ed aggiornamento dei dirigenti; - criteri generali sui tempi e modalita' di applicazione delle norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al DLvo n. 626/94 e nei limiti stabiliti dall'eventuale accordo quadro relativo all'attuazione dello stesso decreto; - pari opportunita', anche per le finalita' della legge n. 125/91; - i criteri per i processi di riqualificazione dei servizi sulla qualita' del lavoro e sulla professionalita' dei dirigenti conseguenti alle innovazioni tecnologiche ed organizzativa; - i criteri per la gestione di iniziative socio assistenziali; - i criteri generali per l'attuazione della disciplina concernente la retribuzione direttamente collegata ai risultati e alla realizzazione di specifici progetti. 3. La contrattazione decentrata si attua entro trenta giorni dalla stipulazione dell'accordo che si intende avvenuto con la sottoscrizione delle delegazioni di cui all'art. 7 lettera b). 4. I contratti decentrati devono contenere apposite clausole circa i tempi, le modalita' e le procedure di verifica della loro attuazione. Conservano la loro efficacia sino alla stipulazione dei successivi contratti.