Art. 6
                      Livelli di contrattazione
    1. Il sistema di contrattazione collettiva e' strutturata su  due
livelli:
    a) il contratto collettivo nazionale di lavoro;
    b) la contrattazione decentrata.
    2.  Le  materie oggetto della contrattazione decentrata che viene
effettuata unicamente a livello centrale sono quelle  alle  quali  fa
rinvio il Contratto collettivo nazionale di lavoro cioe':
    -  linee  di indirizzo generale, per l'attivita' di formazione ed
aggiornamento dei dirigenti;
    - criteri generali sui tempi e modalita'  di  applicazione  delle
norme  relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza
e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al DLvo n. 626/94
e  nei  limiti  stabiliti  dall'eventuale  accordo  quadro   relativo
all'attuazione dello stesso decreto;
    -  pari  opportunita',  anche  per  le  finalita'  della legge n.
125/91;
    - i criteri per i processi di riqualificazione dei servizi  sulla
qualita'   del   lavoro   e   sulla  professionalita'  dei  dirigenti
conseguenti alle innovazioni tecnologiche ed organizzativa;
    - i criteri per la gestione di iniziative socio assistenziali;
    -  i  criteri  generali   per   l'attuazione   della   disciplina
concernente  la  retribuzione  direttamente  collegata ai risultati e
alla realizzazione di specifici progetti.
    3. La contrattazione decentrata  si  attua  entro  trenta  giorni
dalla  stipulazione  dell'accordo  che  si  intende  avvenuto  con la
sottoscrizione delle delegazioni di cui all'art. 7 lettera b).
    4. I contratti  decentrati  devono  contenere  apposite  clausole
circa  i  tempi,  le  modalita' e le procedure di verifica della loro
attuazione. Conservano la loro efficacia sino alla  stipulazione  dei
successivi contratti.