Art. 7
                   Composizione delle delegazioni
    1. Le delegazioni trattanti sono costituite come segue:
    a) per la contrattazione del Contratto  Collettivo  Nazionale  di
Lavoro  per  il CONI dai componenti nominati dal Consiglio Nazionale,
per delega dalla Giunta Esecutiva; per le OO.SS. dalle organizzazioni
sindacali dell'Ente  e  dalle  rispettive  Federazioni  di  categoria
rappresentative ai sensi della vigente normativa;
    b)  per  la  contrattazione decentrata per il CONI sara' nominata
dalla Giunta Esecutiva una delegazione; per le OO.SS.  dalle  R.S.U.,
purche'   rappresentative   dei   dirigenti   del   Coni,   e   dalle
organizzazioni sindacali dell'Ente firmatarie del presente contratto.