Art. 7 Composizione delle delegazioni 1. Le delegazioni trattanti sono costituite come segue: a) per la contrattazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il CONI dai componenti nominati dal Consiglio Nazionale, per delega dalla Giunta Esecutiva; per le OO.SS. dalle organizzazioni sindacali dell'Ente e dalle rispettive Federazioni di categoria rappresentative ai sensi della vigente normativa; b) per la contrattazione decentrata per il CONI sara' nominata dalla Giunta Esecutiva una delegazione; per le OO.SS. dalle R.S.U., purche' rappresentative dei dirigenti del Coni, e dalle organizzazioni sindacali dell'Ente firmatarie del presente contratto.