Art. 8 Informazione 1. L'Ente fornisce alle OO.SS. informazioni in materia di ambiente di lavoro e sulle misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro. 2. Nelle seguenti materie l'Ente fornisce un'informazione preventiva inviando tempestivamente la documentazione necessaria: a) programmi di formazione e di aggiornamento dei dirigenti; b) la valutazione, l'affidamento, il mutamento e la revoca degli incarichi dirigenziali; c) modalita' di attribuzione della retribuzione collegata ai risultati ed al raggiungimento degli obiettivi assegnati; d) implicazioni delle innovazioni organizzative e tecnologiche sulla qualita' del lavoro e sulla professionalita' dei dirigenti; e) interventi in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro; f) interventi in materia di pari opportunita'. 3. Nelle seguenti materie l'informazione e' successiva ed ha per oggetto: - gli atti di gestione adottati riguardanti l'organizzazione del lavoro, la costituzione, la modificazione e l'estinzione dei rapporti di lavoro della dirigenza.