Art. 8
                            Informazione
    1.  L'Ente  fornisce  alle  OO.SS.  informazioni  in  materia  di
ambiente  di  lavoro e sulle misure generali inerenti la gestione del
rapporto di lavoro.
    2.  Nelle  seguenti  materie  l'Ente   fornisce   un'informazione
preventiva inviando tempestivamente la documentazione necessaria:
    a) programmi di formazione e di aggiornamento dei dirigenti;
    b)  la valutazione, l'affidamento, il mutamento e la revoca degli
incarichi dirigenziali;
    c) modalita' di  attribuzione  della  retribuzione  collegata  ai
risultati ed al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
    d)  implicazioni  delle  innovazioni organizzative e tecnologiche
sulla qualita' del lavoro e sulla professionalita' dei dirigenti;
    e)  interventi  in  materia  di  igiene,  ambiente,  sicurezza  e
prevenzione nei luoghi di lavoro;
    f) interventi in materia di pari opportunita'.
    3.  Nelle seguenti materie l'informazione e' successiva ed ha per
oggetto:
    - gli atti di gestione adottati riguardanti l'organizzazione  del
lavoro, la costituzione, la modificazione e l'estinzione dei rapporti
di lavoro della dirigenza.