Art. 9
                                Esame
    1.  Nell'ambito  dei  contenuti  dell'informazione  ciascuno  dei
soggetti sindacali di cui all'art. 7, puo' richiedere un incontro per
l'esame  dei medesimi argomenti. Del risultato di detto esame e' data
notizia alle altre Organizzazioni sindacali.
    2. L'esame si svolge in appositi incontri che iniziano  di  norma
entro  48  ore  dalla  ricezione  della richiesta e si concludono nel
termine di 15 giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero  entro
un termine piu' breve per oggettivi motivi di urgenza.
    3.  Dall'esito  dell'esame e' redatto verbale dal quale risultano
le posizioni delle parti nelle materie oggetto dell'esame. Durante il
periodo in cui si svolge  l'esame  l'Ente  non  adotta  provvedimenti
unilaterali  nelle  materie  oggetto  dell'esame  e  le OO.SS. che vi
partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.