Art. 9 Esame 1. Nell'ambito dei contenuti dell'informazione ciascuno dei soggetti sindacali di cui all'art. 7, puo' richiedere un incontro per l'esame dei medesimi argomenti. Del risultato di detto esame e' data notizia alle altre Organizzazioni sindacali. 2. L'esame si svolge in appositi incontri che iniziano di norma entro 48 ore dalla ricezione della richiesta e si concludono nel termine di 15 giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine piu' breve per oggettivi motivi di urgenza. 3. Dall'esito dell'esame e' redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle parti nelle materie oggetto dell'esame. Durante il periodo in cui si svolge l'esame l'Ente non adotta provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto dell'esame e le OO.SS. che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.