(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A
     COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO
              SCIOPERO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
    Deliberazione: 11.2) Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Seduta
del 6.6.1996)
                           LA COMMISSIONE
    VISTA la nota prot. n. 17629 del 16.5.1996, con cui  il  Comitato
Olimpico  Nazionale  Italiano  - CONI, chiede a questa Commissione un
parere circa la applicabilita' allo stesso della l. n. 146/1990;
    VISTA la legge n. l46/1990;
    VISTA la proposta dei Prof. Perone;
    CONSIDERATO che i compiti istituzionali dell'Ente, quali definiti
dall'art. 2 della  l.  16.2.1992  n.  426  istitutiva  dei  medesimo,
consistenti  nell'organizzazione  e  nel  potenziamento  dello  sport
nazionale nell'indirizzo di esso verso il  perfezionamento  atletico,
nella    sorveglianza    delle   apposite   organizzazioni   sportive
riconosciute, non attengono ai diritti costituzionali  della  persona
alla  cui  tutela  e'  preordinata  la  disciplina  di cui alla l. n.
146/1990;
    RITENUTO, pertanto, che l'attivita' del CONI non  rientri  tra  i
servizi   pubblici   essenziali,  e  non  si  prospetti,  quindi,  la
necessita' di norme pattizie volte a  regolamentare  l'esercizio  del
diritto di sciopero;
                          ESPRIME L'AVVISO
    che  il Comitato Olimpico Nazionale Italiano non sia destinatario
della disciplina di cui alla l. n. 146/1990;
                               DISPONE
    la trasmissione del presente atto ai Presidenti delle Camere,  al
Presidente  al  Consiglio dei Ministri, alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Dipartimento Turismo e spettacolo, al Ministro  per  la
Funzione Pubblica, al CONI.
   IL SEGRETARIO                                IL PRESIDENTE
(firma illeggibile)                           (firma illeggibile)