(all. 3 - art. 1)
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1
    In relazione all'articolazione dell'impegno  di  lavoro  previsto
dall'articolo  14  del  presente  contratto, le parti si riservano di
stabilire  con  separato  accordo  i  termini,  le  modalita'  e   le
condizioni  di  fruizione  del  ticket  mensa con le modalita' di cui
all'art. 73, comma 5 e all'art. 51, commi 1 e 2 del D. l.vo 29/93.
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2
    Per   quanto   concerne   il   procedimento   previsto   per   il
riconoscimento  della dipendenza da causa di servizio della malattia,
dell'infermita' e delle lesioni, per il rimborso delle spese di  cura
e  le  modalita'  di corresponsione dell'equo indennizzo, nonche' per
l'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro in caso di  inabilita'
permanente,  le parti convengono di disciplinare i relativi aspetti e
le eventuali integrazioni e modificazioni nella  successiva  fase  di
revisione del Regolamento Organico dell'Ente.
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
    Le  parti  si  danno atto che il disposto di cui al 7 comma, art.
40, della sezione relativa alla  Dirigenza,  si  applica  a  tutti  i
dirigenti  del C.O.N.I., considerato che l'intera attivita' dell'Ente
e' tesa  al  perseguimento  dei  propri  fini  istituzionali  di  cui
all'art. 3 della legge 16 febbraio 1942, n. 426.
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
    Le  parti  si  danno atto che il disposto di cui al 3 comma, art.
40, della sezione relativa ai Professionisti, si applica  a  tutti  i
professionisti  del  C.O.N.I.,  considerato  che  l'intera  attivita'
dell'Ente e' tesa al perseguimento dei propri fini  istituzionali  di
cui all'art.  3 della legge 16 febbraio 1942, n. 426.